DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33
Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. (13G00076)(GU n.80 del 5-4-2013)
Vigente al: 20-4-2013
Capo I 
 
 Principi generali 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 2, 3, comma secondo, 76, 87, 97, 113 e 117 della
Costituzione; 
  Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: «Disposizioni  per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione», ed in particolare i commi  35  e  36
dell'articolo 1; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241,  recante:  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Vista la legge 18 giungo 2009, n. 69, recante: «Disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche'  in
materia di processo civile»; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante:  «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
  Visto il decreto legislativo 27  ottobre  2009,  n.  150,  recante:
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza  delle  pubbliche  amministrazioni»,  ed  in
particolare il comma 8 dell'articolo 11; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
  Considerato che le disposizioni gia' contenute nell'articolo 18 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  7  agosto  2012,  n.   134,   costituiscono   principio
fondamentale della normativa in materia  di  trasparenza  dell'azione
amministrativa che appare opportuno estendere, in via generale, anche
agli altri obblighi di pubblicazione previsti nel presente decreto; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 22 gennaio 2013; 
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; 
  Acquisito il  parere  in  sede  di  Conferenza  unificata,  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 281 del 1997; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 15 febbraio 2013; 
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Principio generale di trasparenza 
 
  1. La  trasparenza  e'  intesa  come  accessibilita'  totale  delle
informazioni  concernenti  l'organizzazione   e   l'attivita'   delle
pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire  forme  diffuse  di
controllo  sul   perseguimento   delle   funzioni   istituzionali   e
sull'utilizzo delle risorse pubbliche. 
  2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni  in  materia  di
segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto  statistico  e  di
protezione dei dati  personali,  concorre  ad  attuare  il  principio
democratico  e  i  principi   costituzionali   di   eguaglianza,   di
imparzialita',  buon   andamento,   responsabilita',   efficacia   ed
efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrita'  e  lealta'
nel servizio alla nazione.  Essa  e'  condizione  di  garanzia  delle
liberta'  individuali  e  collettive,  nonche'  dei  diritti  civili,
politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e
concorre  alla  realizzazione  di  una  amministrazione  aperta,   al
servizio del cittadino. 
  3. Le disposizioni  del  presente  decreto,  nonche'  le  norme  di
attuazione   adottate   ai   sensi   dell'articolo   48,    integrano
l'individuazione del livello  essenziale  delle  prestazioni  erogate
dalle amministrazioni pubbliche a fini di  trasparenza,  prevenzione,
contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione,  a  norma
dell'articolo 117, secondo comma, lettera m),  della  Costituzione  e
costituiscono altresi'  esercizio  della  funzione  di  coordinamento
informativo statistico e informatico  dei  dati  dell'amministrazione
statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo  comma,
lettera r), della Costituzione. 
			
			
			
    	
    	
    	 
    	 	
						
					
    	 
    	 
    	
    		
					
				
			                               Art. 2 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto individuano gli obblighi di
trasparenza  concernenti   l'organizzazione   e   l'attivita'   delle
pubbliche amministrazioni e le modalita' per la sua realizzazione. 
  2. Ai fini del presente decreto, per pubblicazione  si  intende  la
pubblicazione, in conformita' alle specifiche e alle regole  tecniche
di  cui  all'allegato  A,  nei  siti  istituzionali  delle  pubbliche
amministrazioni  dei  documenti,  delle  informazioni  e   dei   dati
concernenti   l'organizzazione   e   l'attivita'   delle    pubbliche
amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque  di  accedere
ai siti  direttamente  ed  immediatamente,  senza  autenticazione  ed
identificazione. 
			
			
			
    	
    	
    	 
    	 	
						
					
    	 
    	 
    	
    		
					
				
			                               Art. 3 
 
 
              Pubblicita' e diritto alla conoscibilita' 
 
  1.  Tutti  i  documenti,  le  informazioni  e  i  dati  oggetto  di
pubblicazione obbligatoria ai  sensi  della  normativa  vigente  sono
pubblici  e  chiunque  ha   diritto   di   conoscerli,   di   fruirne
gratuitamente,  e   di   utilizzarli   e   riutilizzarli   ai   sensi
dell'articolo 7. 
			
			
			
    	
    	
    	 
    	 	
						
					
    	 
    	 
    	
    		
					
				
			                               Art. 4 
 
 
                      Limiti alla trasparenza. 
 
  1. Gli obblighi di pubblicazione dei  dati  personali  diversi  dai
dati sensibili e dai dati giudiziari, di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera d) ed e), del decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,
comportano la  possibilita'  di  una  diffusione  dei  dati  medesimi
attraverso siti istituzionali, nonche' il  loro  trattamento  secondo
modalita' che ne consentono la indicizzazione e la  rintracciabilita'
tramite i motori di ricerca  web  ed  il  loro  riutilizzo  ai  sensi
dell'articolo 7 nel rispetto dei principi sul  trattamento  dei  dati
personali. 
  2. La pubblicazione  nei  siti  istituzionali,  in  attuazione  del
presente decreto, di dati relativi a titolari di organi di  indirizzo
politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonche' a
dirigenti titolari degli organi amministrativi  e'  finalizzata  alla
realizzazione della trasparenza pubblica, che integra  una  finalita'
di rilevante interesse pubblico  nel  rispetto  della  disciplina  in
materia di protezione dei dati personali. 
  3. Le pubbliche amministrazioni possono disporre  la  pubblicazione
nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti  che
non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi  del  presente  decreto  o
sulla base di specifica previsione  di  legge  o  regolamento,  fermi
restando  i  limiti  e  le  condizioni  espressamente   previsti   da
disposizioni di  legge,  procedendo  alla  anonimizzazione  dei  dati
personali eventualmente presenti. 
  4. Nei casi in cui norme di legge o  di  regolamento  prevedano  la
pubblicazione di  atti  o  documenti,  le  pubbliche  amministrazioni
provvedono  a  rendere  non  intelligibili  i  dati   personali   non
pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili  rispetto
alle specifiche finalita' di trasparenza della pubblicazione. 
  5. Le notizie  concernenti  lo  svolgimento  delle  prestazioni  di
chiunque  sia  addetto  a  una  funzione  pubblica  e   la   relativa
valutazione   sono   rese   accessibili    dall'amministrazione    di
appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei  casi  previsti
dalla legge, le notizie concernenti  la  natura  delle  infermita'  e
degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione  dal
lavoro,  nonche'  le  componenti  della  valutazione  o  le   notizie
concernenti il rapporto  di  lavoro  tra  il  predetto  dipendente  e
l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto  legislativo  n.  196
del 2003. 
  6. Restano fermi i  limiti  alla  diffusione  e  all'accesso  delle
informazioni di cui all'articolo 24, comma  1  e  6,  della  legge  7
agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, di tutti i dati  di  cui
all'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.  322,  di
quelli previsti dalla normativa europea  in  materia  di  tutela  del
segreto statistico e di quelli che  siano  espressamente  qualificati
come riservati  dalla  normativa  nazionale  ed  europea  in  materia
statistica, nonche' quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. 
  7. Al fine di assicurare la trasparenza degli  atti  amministrativi
non soggetti agli  obblighi  di  pubblicita'  previsti  dal  presente
decreto, la Commissione di cui all'articolo 27 della legge  7  agosto
1990, n. 241, continua ad operare anche oltre la scadenza del mandato
prevista dalla disciplina vigente, senza oneri a carico del  bilancio
dello Stato. 
  8. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto  i
servizi di aggregazione, estrazione e trasmissione massiva degli atti
memorizzati in banche dati rese disponibili sul web. 
			
			
			
    	
    	
    	 
    	 	
						
					
    	 
    	 
    	
    		
					
				
			                               Art. 5 
 
 
                           Accesso civico 
 
  1.  L'obbligo  previsto  dalla  normativa  vigente  in  capo   alle
pubbliche amministrazioni di  pubblicare  documenti,  informazioni  o
dati comporta il diritto di chiunque di richiedere  i  medesimi,  nei
casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. 
  2. La richiesta di accesso  civico  non  e'  sottoposta  ad  alcuna
limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non
deve essere motivata, e' gratuita e  va  presentata  al  responsabile
della trasparenza dell'amministrazione obbligata  alla  pubblicazione
di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa. 
  3.   L'amministrazione,   entro   trenta   giorni,   procede   alla
pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione  o  del  dato
richiesto e  lo  trasmette  contestualmente  al  richiedente,  ovvero
comunica  al  medesimo   l'avvenuta   pubblicazione,   indicando   il
collegamento  ipertestuale  a  quanto  richiesto.  Se  il  documento,
l'informazione o il dato  richiesti  risultano  gia'  pubblicati  nel
rispetto  della  normativa  vigente,  l'amministrazione   indica   al
richiedente il relativo collegamento ipertestuale. 
  4. Nei casi di ritardo  o  mancata  risposta  il  richiedente  puo'
ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui  all'articolo  2,
comma  9-bis  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive
modificazioni,  che,  verificata  la  sussistenza   dell'obbligo   di
pubblicazione, nei  termini  di  cui  al  comma  9-ter  del  medesimo
articolo, provvede ai sensi del comma 3. 
  5. La tutela del diritto di accesso civico  e'  disciplinata  dalle
disposizioni di cui al decreto legislativo 2  luglio  2010,  n.  104,
cosi' come modificato dal presente decreto. 
  6.  La  richiesta  di  accesso  civico  comporta,  da   parte   del
Responsabile della trasparenza,  l'obbligo  di  segnalazione  di  cui
all'articolo 43, comma 5. 
			
			
			
    	
    	
    	 
    	 	
						
					
    	 
    	 
    	
    		
					
				
			                               Art. 6 
 
 
                     Qualita' delle informazioni 
 
  1. Le pubbliche  amministrazioni  garantiscono  la  qualita'  delle
informazioni riportate nei  siti  istituzionali  nel  rispetto  degli
obblighi  di  pubblicazione  previsti  dalla   legge,   assicurandone
l'integrita',  il  costante   aggiornamento,   la   completezza,   la
tempestivita', la semplicita' di consultazione, la  comprensibilita',
l'omogeneita', la facile accessibilita', nonche'  la  conformita'  ai
documenti originali in possesso  dell'amministrazione,  l'indicazione
della loro provenienza e la riutilizzabilita' secondo quanto previsto
dall'articolo 7. 
  2. L'esigenza di assicurare adeguata  qualita'  delle  informazioni
diffuse non puo', in ogni caso,  costituire  motivo  per  l'omessa  o
ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti. 
			
			
			
    	
    	
    	 
    	 	
						
					
    	 
    	 
    	
    		
					
				
			                               Art. 7 
 
 
                      Dati aperti e riutilizzo 
 
  1. I documenti, le informazioni e i dati oggetto  di  pubblicazione
obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche
a seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono  pubblicati
in formato di tipo  aperto  ai  sensi  dell'articolo  68  del  Codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del  decreto  legislativo
24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,
e del decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  senza  ulteriori
restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di  rispettarne
l'integrita'. 
			
			
			
    	
    	
    	 
    	 	
						
					
    	 
    	 
    	
    		
					
				
			                               Art. 8 
 
 
          Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione 
 
  1.  I  documenti   contenenti   atti   oggetto   di   pubblicazione
obbligatoria  ai  sensi  della  normativa  vigente  sono   pubblicati
tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione. 
  2. I documenti contenenti altre  informazioni  e  dati  oggetto  di
pubblicazione obbligatoria ai  sensi  della  normativa  vigente  sono
pubblicati e mantenuti aggiornati ai  sensi  delle  disposizioni  del
presente decreto. 
  3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto  di  pubblicazione
obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per  un
periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno  successivo  a
quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque  fino  a
che gli atti pubblicati producono  i  loro  effetti,  fatti  salvi  i
diversi termini previsti dalla normativa in  materia  di  trattamento
dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14,  comma  2,  e
15, comma 4. 
			
			
			
    	
    	
    	 
    	 	
						
					
    	 
    	 
    	
    		
					
				
			                               Art. 9 
 
 
            Accesso alle informazioni pubblicate nei siti 
 
  1.  Ai  fini  della   piena   accessibilita'   delle   informazioni
pubblicate, nella home  page  dei  siti  istituzionali  e'  collocata
un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al  cui
interno  sono  contenuti  i  dati,  le  informazioni  e  i  documenti
pubblicati ai sensi della normativa vigente. Le  amministrazioni  non
possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte  ad  impedire
ai motori di  ricerca  web  di  indicizzare  ed  effettuare  ricerche
all'interno della sezione «Amministrazione trasparente». 
  2.  Alla  scadenza  del   termine   di   durata   dell'obbligo   di
pubblicazione di  cui  all'articolo  8,  comma  3,  i  documenti,  le
informazioni e i dati sono comunque conservati  e  resi  disponibili,
con le modalita' di  cui  all'articolo  6,  all'interno  di  distinte
sezioni del sito  di  archivio,  collocate  e  debitamente  segnalate
nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente». I  documenti
possono essere trasferiti all'interno delle sezioni di archivio anche
prima della scadenza del termine di cui all'articolo 8, comma 3. 
			
			
			
    	
    	
    	 
    	 	
						
					
    	 
    	 
    	
    		
					
				
			                               Art. 10 
 
 
        Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' 
 
  1. Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate  nel
Consiglio  nazionale  dei  consumatori  e  degli  utenti,  adotta  un
Programma triennale per la trasparenza e l'integrita', da  aggiornare
annualmente, che indica le iniziative previste per garantire: 
  a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee
guida elaborate dalla Commissione di cui all'articolo 13 del  decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
  b) la legalita' e lo sviluppo della cultura dell'integrita'. 
  2. Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrita', di cui
al comma 1, definisce  le  misure,  i  modi  e  le  iniziative  volti
all'attuazione  degli  obblighi  di  pubblicazione   previsti   dalla
normativa vigente, ivi comprese  le  misure  organizzative  volte  ad
assicurare la regolarita' e la tempestivita' dei  flussi  informativi
di cui all'articolo 43, comma 3. Le misure  del  Programma  triennale
sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le  misure  e
gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione.  A
tal fine, il Programma costituisce di norma una sezione del Piano  di
prevenzione della corruzione. 
  3. Gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono formulati in
collegamento   con   la   programmazione   strategica   e   operativa
dell'amministrazione,  definita  in  via  generale  nel  Piano  della
performance e negli analoghi  strumenti  di  programmazione  previsti
negli enti locali. La promozione di maggiori livelli  di  trasparenza
costituisce un'area strategica  di  ogni  amministrazione,  che  deve
tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali. 
  4. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza
in ogni fase del ciclo di gestione della performance. 
  5. Ai fini della riduzione del  costo  dei  servizi,  dell'utilizzo
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonche' del
conseguente  risparmio   sul   costo   del   lavoro,   le   pubbliche
amministrazioni  provvedono  annualmente  ad  individuare  i  servizi
erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo
10, comma 5, del decreto  legislativo  7  agosto  1997,  n.  279.  Le
amministrazioni provvedono altresi' alla contabilizzazione dei  costi
e all'evidenziazione dei costi effettivi  e  di  quelli  imputati  al
personale per ogni servizio erogato, nonche' al monitoraggio del loro
andamento  nel  tempo,  pubblicando  i   relativi   dati   ai   sensi
dell'articolo 32. 
  6. Ogni amministrazione presenta il  Piano  e  la  Relazione  sulla
performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettere  a)  e  b),  del
decreto legislativo n. 150 del 2009 alle associazioni di  consumatori
o  utenti,  ai  centri  di  ricerca  e  a  ogni   altro   osservatore
qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  7.  Nell'ambito  del  Programma  triennale  per  la  trasparenza  e
l'integrita' sono specificate le modalita', i tempi di attuazione, le
risorse dedicate e gli strumenti  di  verifica  dell'efficacia  delle
iniziative di cui al comma 1. 
  8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito
istituzionale nella sezione:  «Amministrazione  trasparente»  di  cui
all'articolo 9: 
  a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrita'  ed  il
relativo stato di attuazione; 
  b) il Piano e la Relazione  di  cui  all'articolo  10  del  decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
  c) i nominativi ed  i  curricula  dei  componenti  degli  organismi
indipendenti di  valutazione  di  cui  all'articolo  14  del  decreto
legislativo n. 150 del 2009; 
  d) i curricula e i compensi dei soggetti di  cui  all'articolo  15,
comma 1, nonche' i curricula dei titolari di posizioni organizzative,
redatti in conformita' al vigente modello europeo. 
  9. La trasparenza rileva, altresi', come dimensione  principale  ai
fini della determinazione degli  standard  di  qualita'  dei  servizi
pubblici da adottare con le carte dei servizi ai sensi  dell'articolo
11 del decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  286,  cosi'  come
modificato dall'articolo 28 del decreto legislativo 27 ottobre  2009,
n. 150. 
			
			
			
    	
    	
    	 
    	 	
						
					
    	 
    	 
    	
    		
					
				
			                               Art. 11 
 
 
                  Ambito soggettivo di applicazione 
 
  1. Ai fini del presente decreto per «pubbliche amministrazioni»  si
intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo  1,  comma  2,
del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e   successive
modificazioni. 
  2. Alle societa' partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui
al comma 1 e alle societa' da esse controllate ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile si applicano, limitatamente alla attivita'  di
pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale  o  dell'Unione
europea, le disposizioni dell'articolo 1, commi da  15  a  33,  della
legge 6 novembre 2012, n. 190. 
  3. Le autorita' indipendenti di garanzia, vigilanza  e  regolazione
provvedono all'attuazione di quanto previsto della normativa  vigente
in materia di trasparenza  secondo  le  disposizioni  dei  rispettivi
ordinamenti. 
			
			
			
    	
    	
    	 
    	 	
						
					
    	 
    	 
    	
    		
					
				
			                               Art. 12 
 
Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo
                      e amministrativo generale 
 
  1. Fermo  restando  quanto  previsto  per  le  pubblicazioni  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11  dicembre
1984, n. 839, e dalle relative  norme  di  attuazione,  le  pubbliche
amministrazioni  pubblicano   sui   propri   siti   istituzionali   i
riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale
pubblicate  nella   banca   dati   «Normattiva»   che   ne   regolano
l'istituzione,  l'organizzazione   e   l'attivita'.   Sono   altresi'
pubblicati le direttive, le circolari, i programmi  e  le  istruzioni
emanati dall'amministrazione e ogni  atto  che  dispone  in  generale
sulla  organizzazione,   sulle   funzioni,   sugli   obiettivi,   sui
procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme
giuridiche  che  le  riguardano  o  si   dettano   disposizioni   per
l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta. 
  2. Con riferimento agli statuti e alle norme  di  legge  regionali,
che regolano le funzioni, l'organizzazione  e  lo  svolgimento  delle
attivita' di competenza  dell'amministrazione,  sono  pubblicati  gli
estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati. 
			
			
			
    	
    	
    	 
    	 	
						
							
							
							
							
							Capo II 
 
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attivita'
 delle pubbliche amministrazioni 
                               Art. 13 
 
 
Obblighi  di   pubblicazione   concernenti   l'organizzazione   delle
                      pubbliche amministrazioni 
 
  1.  Le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano  e   aggiornano   le
informazioni  e  i  dati  concernenti  la   propria   organizzazione,
corredati  dai  documenti  anche  normativi  di   riferimento.   Sono
pubblicati, tra gli altri, i dati relativi: 
  a) agli  organi  di  indirizzo  politico  e  di  amministrazione  e
gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze; 
  b) all'articolazione degli uffici, le competenze  e  le  risorse  a
disposizione di ciascun ufficio, anche di  livello  dirigenziale  non
generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici; 
  c) all'illustrazione in forma semplificata,  ai  fini  della  piena
accessibilita'  e  comprensibilita'  dei  dati,   dell'organizzazione
dell'amministrazione,    mediante    l'organigramma    o     analoghe
rappresentazioni grafiche; 
  d) all'elenco dei numeri di telefono nonche' delle caselle di posta
elettronica  istituzionali  e  delle  caselle  di  posta  elettronica
certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi
richiesta inerente i compiti istituzionali. 
			
			
			
    	
    	
    	 
    	 	
						
					
    	 
    	 
    	
    		
					
				
			                               Art. 14 
 
 
Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti  degli  organi  di
                         indirizzo politico 
 
  1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di  carattere
elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico,  di
livello statale regionale  e  locale,  le  pubbliche  amministrazioni
pubblicano con riferimento a tutti i propri  componenti,  i  seguenti
documenti ed informazioni: 
  a) l'atto di nomina o di  proclamazione,  con  l'indicazione  della
durata dell'incarico o del mandato elettivo; 
  b) il curriculum; 
  c) i compensi di qualsiasi  natura  connessi  all'assunzione  della
carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi
pubblici; 
  d) i dati relativi all'assunzione di  altre  cariche,  presso  enti
pubblici o  privati,  ed  i  relativi  compensi  a  qualsiasi  titolo
corrisposti; 
  e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico  della  finanza
pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti; 
  f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2,  della  legge  5  luglio
1982, n. 441, nonche' le attestazioni e  dichiarazioni  di  cui  agli
articoli 3 e 4 della medesima legge,  come  modificata  dal  presente
decreto, limitatamente al soggetto, al  coniuge  non  separato  e  ai
parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi  consentano.  Viene
in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni  di
cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi  dal  titolare
dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 7. 
  2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui  al  comma  1
entro tre mesi dalla elezione  o  dalla  nomina  e  per  i  tre  anni
successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti,
salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale  e,  ove
consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e  dei  parenti
entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino  alla  cessazione
dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di  pubblicazione  ai
sensi del presente comma le informazioni  e  i  dati  concernenti  la
situazione patrimoniale  non  vengono  trasferiti  nelle  sezioni  di
archivio. 
			
			
			
    	
    	
    	 
    	 	
						
					
    	 
    	 
    	
    		
					
				
			                               Art. 15 
 
 
Obblighi  di  pubblicazione  concernenti  i  titolari  di   incarichi
            dirigenziali e di collaborazione o consulenza 
 
  1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo
17, comma 22, della legge  15  maggio  1997,  n.  127,  le  pubbliche
amministrazioni pubblicano  e  aggiornano  le  seguenti  informazioni
relative ai titolari di incarichi  amministrativi  di  vertice  e  di
incarichi dirigenziali, a  qualsiasi  titolo  conferiti,  nonche'  di
collaborazione o consulenza: 
  a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; 
  b) il curriculum vitae; 
  c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o  la  titolarita'
di cariche in enti di diritto privato  regolati  o  finanziati  dalla
pubblica amministrazione o lo svolgimento di attivita' professionali; 
  d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro,
di consulenza o  di  collaborazione,  con  specifica  evidenza  delle
eventuali  componenti  variabili  o  legate  alla   valutazione   del
risultato. 
  2. La pubblicazione degli estremi degli  atti  di  conferimento  di
incarichi   dirigenziali   a   soggetti   estranei   alla    pubblica
amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni
a qualsiasi titolo per i quali e' previsto un compenso,  completi  di
indicazione dei soggetti percettori, della  ragione  dell'incarico  e
dell'ammontare erogato, nonche' la comunicazione alla Presidenza  del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della  funzione  pubblica  dei
relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14,  secondo  periodo,
del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165   e   successive
modificazioni,  sono  condizioni  per  l'acquisizione  dell'efficacia
dell'atto  e  per  la  liquidazione   dei   relativi   compensi.   Le
amministrazioni pubblicano e  mantengono  aggiornati  sui  rispettivi
siti  istituzionali  gli  elenchi  dei  propri  consulenti  indicando
l'oggetto, la durata e il  compenso  dell'incarico.  Il  Dipartimento
della  funzione  pubblica  consente  la  consultazione,   anche   per
nominativo, dei dati di cui al presente comma. 
  3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al  comma  2,
il pagamento  del  corrispettivo  determina  la  responsabilita'  del
dirigente che l'ha disposto,  accertata  all'esito  del  procedimento
disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma
corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno  del  destinatario
ove ricorrano le  condizioni  di  cui  all'articolo  30  del  decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 
  4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1  e
2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico  e  per  i  tre  anni
successivi alla cessazione dell'incarico. 
  5. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono  aggiornato
l'elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi  titoli
e curricula, attribuite  a  persone,  anche  esterne  alle  pubbliche
amministrazioni,   individuate   discrezionalmente   dall'organo   di
indirizzo politico senza procedure pubbliche  di  selezione,  di  cui
all'articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190. 
			
			
			
    	
    	
    	 
    	 	
						
					
    	 
    	 
    	
    		
					
				
			Art. 16 Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. 2. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. 3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.
                               Art. 17 
 
 
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a  tempo
                            indeterminato 
 
  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito
di quanto previsto dall'articolo 16, comma  1,  i  dati  relativi  al
personale con rapporto di lavoro non a tempo  indeterminato,  con  la
indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della  distribuzione
di questo personale tra le diverse qualifiche e  aree  professionali,
ivi  compreso  il  personale  assegnato  agli   uffici   di   diretta
collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubblicazione
comprende l'elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato. 
  2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente  i  dati
relativi al costo complessivo  del  personale  di  cui  al  comma  1,
articolato  per  aree  professionali,  con  particolare  riguardo  al
personale assegnato agli uffici di  diretta  collaborazione  con  gli
organi di indirizzo politico. 
			
			
			
    	
    	
    	 
    	 	
						
					
    	 
    	 
    	
    		
					
				
			                               Art. 18 
 
 
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi  conferiti
                       ai dipendenti pubblici 
 
  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi
conferiti  o  autorizzati  a  ciascuno  dei  propri  dipendenti,  con
l'indicazione  della  durata  e  del  compenso  spettante  per   ogni
incarico. 
			
			
			
    	
    	
    	 
    	 	
						
					
    	 
    	 
    	
    		
					
				
			                               Art. 19 
 
 
                          Bandi di concorso 
 
  1. Fermi restando gli altri  obblighi  di  pubblicita'  legale,  le
pubbliche amministrazioni pubblicano  i  bandi  di  concorso  per  il
reclutamento,   a   qualsiasi    titolo,    di    personale    presso
l'amministrazione. 
  2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono  costantemente
aggiornato l'elenco dei bandi in  corso,  nonche'  quello  dei  bandi
espletati    nel    corso    dell'ultimo    triennio,    accompagnato
dall'indicazione, per ciascuno di essi,  del  numero  dei  dipendenti
assunti e delle spese effettuate. 
			
			
			
    	
    	
    	 
    	 	
						
					
    	 
    	 
    	
    		
					
				
			Art. 20 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale. 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti. 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'entita' del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale, i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettivita' utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonche' i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialita' sia per i dirigenti sia per i dipendenti. 3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, altresi', i dati relativi ai livelli di benessere organizzativo.
                               Art. 21 
 
 
Obblighi di pubblicazione concernenti  i  dati  sulla  contrattazione
                             collettiva 
 
  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i riferimenti  necessari
per la consultazione dei contratti e  accordi  collettivi  nazionali,
che  si  applicano  loro,  nonche'   le   eventuali   interpretazioni
autentiche. 
  2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 47,  comma  8,  del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   le   pubbliche
amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con  la
relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli
organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del  decreto
legislativo n.  165  del  2001,  nonche'  le  informazioni  trasmesse
annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La  relazione
illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla
sottoscrizione del contratto integrativo in materia di  produttivita'
ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle  richieste
dei cittadini. 
			
			
			
    	
    	
    	 
    	 	
						
					
    	 
    	 
    	
    		
					
				
			                               Art. 22 
 
Obblighi di  pubblicazione  dei  dati  relativi  agli  enti  pubblici
vigilati, e agli enti  di  diritto  privato  in  controllo  pubblico,
     nonche' alle partecipazioni in societa' di diritto privato. 
 
  1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente: 
  a) l'elenco degli enti pubblici,  comunque  denominati,  istituiti,
vigilati e finanziati dalla amministrazione  medesima  ovvero  per  i
quali   l'amministrazione   abbia   il   potere   di   nomina   degli
amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite
e delle attivita'  svolte  in  favore  dell'amministrazione  o  delle
attivita' di servizio pubblico affidate; 
  b) l'elenco delle societa' di cui  detiene  direttamente  quote  di
partecipazione   anche   minoritaria   indicandone   l'entita',   con
l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attivita'  svolte  in
favore dell'amministrazione o delle attivita'  di  servizio  pubblico
affidate; 
  c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati,  in
controllo  dell'amministrazione,  con  l'indicazione  delle  funzioni
attribuite e delle attivita' svolte in favore dell'amministrazione  o
delle attivita' di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti
disposizioni sono enti di diritto privato in controllo  pubblico  gli
enti  di  diritto  privato  sottoposti  a  controllo  da   parte   di
amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o  vigilati  da
pubbliche amministrazioni nei  quali  siano  a  queste  riconosciuti,
anche in assenza di una partecipazione azionaria,  poteri  di  nomina
dei vertici o dei componenti degli organi; 
  d) una o piu' rappresentazioni grafiche che evidenziano i  rapporti
tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma. 
  2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma
1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale,  alla  misura
della  eventuale  partecipazione  dell'amministrazione,  alla  durata
dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo  gravante  per
l'anno   sul   bilancio   dell'amministrazione,   al    numero    dei
rappresentanti  dell'amministrazione  negli  organi  di  governo,  al
trattamento economico complessivo a ciascuno di  essi  spettante,  ai
risultati di bilancio degli  ultimi  tre  esercizi  finanziari.  Sono
altresi' pubblicati i dati relativi agli incarichi di  amministratore
dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo. 
  3. Nel sito dell'amministrazione e' inserito il collegamento con  i
siti istituzionali degli enti di cui  al  comma  1,  nei  quali  sono
pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo  e
ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e
15. 
  4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi
agli enti di cui al comma 1, e' vietata l'erogazione in  loro  favore
di  somme  a  qualsivoglia  titolo  da   parte   dell'amministrazione
interessata. 
  5. Le  amministrazioni  titolari  di  partecipazioni  di  controllo
promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi
1, lettera b), e 2, da parte delle societa' direttamente  controllate
nei  confronti  delle  societa'  indirettamente   controllate   dalle
medesime amministrazioni. 
  6.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  non  trovano
applicazione   nei   confronti   delle   societa',   partecipate   da
amministrazioni pubbliche, quotate in mercati  regolamentati  e  loro
controllate. 
			
			
			
    	
    	
    	 
    	 	
						
					
    	 
    	 
    	
    		
					
				
			Art. 23 Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: a) autorizzazione o concessione; b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009; d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. 2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto.
                               Art. 24 
 
 
Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati  relativi  all'attivita'
                           amministrativa 
 
  1. Le pubbliche amministrazioni che organizzano, a fini conoscitivi
e statistici, i dati relativi alla propria attivita'  amministrativa,
in forma aggregata, per settori di attivita',  per  competenza  degli
organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti, li pubblicano e
li tengono costantemente aggiornati. 
  2. Le amministrazioni pubblicano e rendono consultabili i risultati
del  monitoraggio  periodico  concernente  il  rispetto   dei   tempi
procedimentali effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma  28,  della
legge 6 novembre 2012, n. 190. 
			
			
			
    	
    	
    	 
    	 	
						
					
    	 
    	 
    	
    		
					
				
			                               Art. 25 
 
 
   Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese 
 
  1. Le pubbliche amministrazioni, in modo dettagliato  e  facilmente
comprensibile, pubblicano sul proprio sito istituzionale e sul  sito:
www.impresainungiorno.gov.it: 
    a) l'elenco delle tipologie di controllo a cui sono  assoggettate
le imprese in ragione della dimensione e del  settore  di  attivita',
indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative  modalita'  di
svolgimento; 
    b) l'elenco degli obblighi  e  degli  adempimenti  oggetto  delle
attivita' di controllo che le imprese sono tenute  a  rispettare  per
ottemperare alle disposizioni normative. 
			
			
			
    	
    	
    	 
    	 	
						
					
    	 
    	 
    	
    		
					
				
			Art. 26 Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati. 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. 3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; la sua eventuale omissione o incompletezza e' rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali, sotto la propria responsabilita' amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo e' altresi' rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 4. E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.
                               Art. 27 
 
 
                Obblighi di pubblicazione dell'elenco 
                      dei soggetti beneficiari 
 
  1. La pubblicazione di cui  all'articolo  26,  comma  2,  comprende
necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo: 
  a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati  fiscali  o
il nome di altro soggetto beneficiario; 
  b) l'importo del vantaggio economico corrisposto; 
  c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; 
  d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo
procedimento amministrativo; 
  e) la modalita' seguita per l'individuazione del beneficiario; 
  f) il link al progetto selezionato e  al  curriculum  del  soggetto
incaricato. 
  2. Le informazioni di cui al comma 1  sono  riportate,  nell'ambito
della sezione «Amministrazione trasparente» e  secondo  modalita'  di
facile consultazione, in formato tabellare  aperto  che  ne  consente
l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo
7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola
amministrazione. 
			
			
			
    	
    	
    	 
    	 	
						
					
    	 
    	 
    	
    		
					
				
			                               Art. 28 
 
 
Pubblicita'  dei  rendiconti  dei  gruppi  consiliari   regionali   e
                             provinciali 
 
  1. Le regioni, le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  e  le
province pubblicano i rendiconti di cui all'articolo 1, comma 10, del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dei gruppi consiliari  regionali
e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite  o  assegnate  a
ciascun  gruppo,  con  indicazione  del  titolo  di  trasferimento  e
dell'impiego delle risorse utilizzate. Sono altresi'  pubblicati  gli
atti e le relazioni degli organi di controllo. 
  2. La mancata pubblicazione dei rendiconti  comporta  la  riduzione
del 50 per cento delle risorse da trasferire o da assegnare nel corso
dell'anno. 
			
			
			
    	
    	
    	 
    	 	
						
							
							
							
							
							Capo III 
 
 Obblighi di pubblicazione concernenti l'uso delle risorse pubbliche 
Art. 29 Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonche' dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi. 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilita' e comprensibilita'. 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011.
                               Art. 30 
 
 
Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e  la  gestione
                           del patrimonio. 
 
  1.  Le  pubbliche  amministrazioni   pubblicano   le   informazioni
identificative  degli  immobili  posseduti,  nonche'  i   canoni   di
locazione o di affitto versati o percepiti. 
			
			
			
    	
    	
    	 
    	 	
						
					
    	 
    	 
    	
    		
					
				
			Art. 31 Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attivita' dell'amministrazione. 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorche' recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attivita' dell'amministrazione o di singoli uffici.
Capo IV 
 
Obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni offerte e i
 servizi erogati 
                               Art. 32 
 
 
       Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati 
 
  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei  servizi  o
il  documento  contenente  gli  standard  di  qualita'  dei   servizi
pubblici. 
  2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli
utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5,
pubblicano: 
  a)  i  costi  contabilizzati,  evidenziando  quelli  effettivamente
sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato  e
il relativo andamento nel tempo; 
  b)  i  tempi  medi  di  erogazione  dei  servizi,  con  riferimento
all'esercizio finanziario precedente. 
			
			
			
    	
    	
    	 
    	 	
						
					
    	 
    	 
    	
    		
					
				
			                               Art. 33 
 
 
Obblighi  di  pubblicazione  concernenti   i   tempi   di   pagamento
                        dell'amministrazione 
 
  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un
indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli  acquisti
di  beni,   servizi   e   forniture,   denominato:   «indicatore   di
tempestivita' dei pagamenti». 
			
			
			
    	
    	
    	 
    	 	
						
					
    	 
    	 
    	
    		
					
				
			                               Art. 34 
 
 
                 Trasparenza degli oneri informativi 
 
  1.  I  regolamenti  ministeriali  o  interministeriali,  nonche'  i
provvedimenti amministrativi  a  carattere  generale  adottati  dalle
amministrazioni  dello  Stato  per  regolare  l'esercizio  di  poteri
autorizzatori,  concessori  o  certificatori,  nonche'  l'accesso  ai
servizi  pubblici  ovvero  la  concessione  di  benefici,  recano  in
allegato  l'elenco  di  tutti  gli  oneri  informativi  gravanti  sui
cittadini e  sulle  imprese  introdotti  o  eliminati  con  gli  atti
medesimi.  Per  onere  informativo  si  intende   qualunque   obbligo
informativo o adempimento che comporti la  raccolta,  l'elaborazione,
la trasmissione, la conservazione e la produzione di  informazioni  e
documenti alla pubblica amministrazione. 
  2. Ferma restando, ove prevista, la  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale, gli atti di cui  al  comma  1  sono  pubblicati  sui  siti
istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalita'
definite con il regolamento di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della
legge 11 novembre 2011, n. 180. 
			
			
			
    	
    	
    	 
    	 	
						
					
    	 
    	 
    	
    		
					
				
			Art. 35 Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati. 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni: a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili; b) l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria; c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonche', ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale; d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza e' prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonche' gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalita' di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze; e) le modalita' con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino; f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante; g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione puo' essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione; h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli; i) il link di accesso al servizio on line, ove sia gia' disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione; l) le modalita' per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36; m) il nome del soggetto a cui e' attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonche' le modalita' per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale; n) i risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualita' dei servizi erogati attraverso diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento. 2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non puo' respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale: a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attivita' volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; b) le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalita' di accesso ai dati di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; c) le ulteriori modalita' per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati nonche' per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti.
                               Art. 36 
 
 
             Pubblicazione delle informazioni necessarie 
            per l'effettuazione di pagamenti informatici 
 
  1. Le pubbliche  amministrazioni  pubblicano  e  specificano  nelle
richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all'articolo 5
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
			
			
			
    	
    	
    	 
    	 	
						
							
							
							
							
							Capo V 
 
 Obblighi di pubblicazione in settori speciali 
                               Art. 37 
 
 
Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori,
                         servizi e forniture 
 
  1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicita'  legale  e,  in
particolare, quelli previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6
novembre 2012, n. 190,  ciascuna  amministrazione  pubblica,  secondo
quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in
particolare, dagli articoli 63, 65, 66,  122,  124,  206  e  223,  le
informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione
di opere e lavori pubblici, servizi e forniture. 
  2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresi' a  pubblicare,
nell'ipotesi di cui all'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, la delibera a contrarre. 
			
			
			
    	
    	
    	 
    	 	
						
					
    	 
    	 
    	
    		
					
				
			                               Art. 38 
 
 
Pubblicita'  dei  processi   di   pianificazione,   realizzazione   e
                  valutazione delle opere pubbliche 
 
  1. Le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano  tempestivamente  sui
propri  siti  istituzionali:  i  documenti  di  programmazione  anche
pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione,
le linee guida per la valutazione degli  investimenti;  le  relazioni
annuali;  ogni  altro   documento   predisposto   nell'ambito   della
valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori  che  si  discostino
dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle  valutazioni  ex
post che si discostino dalle valutazioni  ex  ante;  le  informazioni
relative ai Nuclei  di  valutazione  e  verifica  degli  investimenti
pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio  1999,  n.  144,
incluse le funzioni e i compiti  specifici  ad  essi  attribuiti,  le
procedure e i criteri di  individuazione  dei  componenti  e  i  loro
nominativi. 
  2. Le pubbliche  amministrazioni  pubblicano,  fermi  restando  gli
obblighi  di  pubblicazione  di  cui  all'articolo  128  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  le  informazioni  relative  ai
tempi, ai costi unitari e  agli  indicatori  di  realizzazione  delle
opere pubbliche completate. Le informazioni sui costi sono pubblicate
sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorita' per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,  che  ne  cura
altresi'  la  raccolta  e  la  pubblicazione  nel  proprio  sito  web
istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione. 
			
			
			
    	
    	
    	 
    	 	
						
					
    	 
    	 
    	
    		
					
				
			                               Art. 39 
 
 
Trasparenza dell'attivita' di pianificazione e governo del territorio 
 
  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano: 
    a) gli atti di governo del  territorio,  quali,  tra  gli  altri,
piani  territoriali,  piani  di  coordinamento,   piani   paesistici,
strumenti urbanistici, generali e  di  attuazione,  nonche'  le  loro
varianti; 
    b)  per  ciascuno  degli  atti  di  cui  alla  lettera  a)   sono
pubblicati, tempestivamente, gli schemi di  provvedimento  prima  che
siano  portati  all'approvazione;   le   delibere   di   adozione   o
approvazione; i relativi allegati tecnici. 
  2.  La  documentazione   relativa   a   ciascun   procedimento   di
presentazione  e  approvazione  delle  proposte   di   trasformazione
urbanistica  d'iniziativa  privata  o  pubblica  in   variante   allo
strumento urbanistico generale comunque  denominato  vigente  nonche'
delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa  privata  o
pubblica in attuazione dello strumento urbanistico  generale  vigente
che comportino premialita' edificatorie  a  fronte  dell'impegno  dei
privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra  oneri  o
della cessione  di  aree  o  volumetrie  per  finalita'  di  pubblico
interesse e' pubblicata in una sezione apposita nel sito  del  comune
interessato, continuamente aggiornata. 
  3. La pubblicita' degli atti di cui al  comma  1,  lettera  a),  e'
condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi. 
  4. Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla  vigente
legislazione statale e regionale. 
			
			
			
    	
    	
    	 
    	 	
						
					
    	 
    	 
    	
    		
					
				
			                               Art. 40 
 
 
        Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali 
 
  1.  In  materia  di  informazioni  ambientali  restano   ferme   le
disposizioni di maggior tutela gia' previste  dall'articolo  3-sexies
del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla  legge  16  marzo
2001, n. 108, nonche' dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195. 
  2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1,  lettera  b),
del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri  siti
istituzionali  e  in  conformita'  a  quanto  previsto  dal  presente
decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2,  comma  1,
lettera a), del decreto legislativo  19  agosto  2005,  n.  195,  che
detengono ai fini delle proprie attivita' istituzionali,  nonche'  le
relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di
tali informazioni deve essere dato specifico rilievo  all'interno  di
un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali». 
  3. Sono fatti salvi i casi di esclusione  del  diritto  di  accesso
alle informazioni  ambientali  di  cui  all'articolo  5  del  decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195. 
  4. L'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo  non  e'
in alcun caso subordinata alla  stipulazione  degli  accordi  di  cui
all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.  Sono
fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente  gia'  stipulati,
qualora assicurino livelli di  informazione  ambientale  superiori  a
quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo
il potere di  stipulare  ulteriori  accordi  ai  sensi  del  medesimo
articolo 11, nel rispetto  dei  livelli  di  informazione  ambientale
garantiti dalle disposizioni del presente decreto. 
			
			
			
    	
    	
    	 
    	 	
						
					
    	 
    	 
    	
    		
					
				
			                               Art. 41 
 
 
            Trasparenza del servizio sanitario nazionale 
 
  1. Le amministrazioni e gli enti del servizio sanitario  nazionale,
dei servizi sanitari regionali, ivi  comprese  le  aziende  sanitarie
territoriali ed ospedaliere, le agenzie e gli altri enti ed organismi
pubblici che svolgono attivita' di  programmazione  e  fornitura  dei
servizi sanitari, sono tenute all'adempimento di tutti  gli  obblighi
di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. 
  2  Le  aziende  sanitarie  ed  ospedaliere  pubblicano   tutte   le
informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento  degli
incarichi di direttore  generale,  direttore  sanitario  e  direttore
amministrativo,  nonche'   degli   incarichi   di   responsabile   di
dipartimento e di strutture semplici  e  complesse,  ivi  compresi  i
bandi e gli  avvisi  di  selezione,  lo  svolgimento  delle  relative
procedure, gli atti di conferimento. 
  3 Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2, fatta eccezione per i
responsabili di strutture semplici,  si  applicano  gli  obblighi  di
pubblicazione di cui all'articolo 15. Per attivita' professionali, ai
sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 15, si intendono anche le
prestazioni professionali svolte in regime intramurario. 
  4 E' pubblicato e annualmente aggiornato l'elenco  delle  strutture
sanitarie private accreditate. Sono altresi' pubblicati  gli  accordi
con esse intercorsi. 
  5. Le regioni includono il  rispetto  di  obblighi  di  pubblicita'
previsti  dalla  normativa  vigente   fra   i   requisiti   necessari
all'accreditamento delle strutture sanitarie. 
  6. Gli enti, le aziende e le  strutture  pubbliche  e  private  che
erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono  tenuti  ad
indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata  «Liste
di attesa», il tempi di attesa previsti e i tempi medi  effettivi  di
attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata. 
			
			
			
    	
    	
    	 
    	 	
						
					
    	 
    	 
    	
    		
					
				
			Art. 42 Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente. 1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamita' naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano: a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonche' l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti; b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari; c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione; d) le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.
Capo VI 
 
 Vigilanza sull'attuazione delle disposizioni e sanzioni 
                               Art. 43 
 
 
                   Responsabile per la trasparenza 
 
  1. All'interno di  ogni  amministrazione  il  responsabile  per  la
prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma  7,  della
legge 6 novembre 2012, n. 190,  svolge,  di  norma,  le  funzioni  di
Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il  suo
nominativo e' indicato nel Programma triennale per la  trasparenza  e
l'integrita'. Il  responsabile  svolge  stabilmente  un'attivita'  di
controllo  sull'adempimento  da  parte   dell'amministrazione   degli
obblighi  di  pubblicazione   previsti   dalla   normativa   vigente,
assicurando la completezza,  la  chiarezza  e  l'aggiornamento  delle
informazioni pubblicate, nonche' segnalando all'organo  di  indirizzo
politico,   all'Organismo   indipendente   di   valutazione    (OIV),
all'Autorita'  nazionale  anticorruzione  e,  nei  casi  piu'  gravi,
all'ufficio di disciplina i casi di mancato o  ritardato  adempimento
degli obblighi di pubblicazione. 
  2.  Il  responsabile  provvede  all'aggiornamento   del   Programma
triennale per la trasparenza e l'integrita',  all'interno  del  quale
sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli
obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione
della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione. 
  3.  I  dirigenti  responsabili  degli  uffici  dell'amministrazione
garantiscono il tempestivo e regolare flusso  delle  informazioni  da
pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge. 
  4. Il responsabile controlla  e  assicura  la  regolare  attuazione
dell'accesso civico sulla  base  di  quanto  stabilito  dal  presente
decreto. 
  5. In relazione alla loro gravita', il responsabile segnala i  casi
di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in  materia
di pubblicazione previsti dalla  normativa  vigente,  all'ufficio  di
disciplina,  ai  fini  dell'eventuale  attivazione  del  procedimento
disciplinare. Il responsabile segnala altresi' gli  inadempimenti  al
vertice    politico    dell'amministrazione,    all'OIV    ai    fini
dell'attivazione delle altre forme di responsabilita'. 
			
			
			
    	
    	
    	 
    	 	
						
					
    	 
    	 
    	
    		
					
				
			                               Art. 44 
 
 
         Compiti degli organismi indipendenti di valutazione 
 
  1. L'organismo indipendente di valutazione verifica la coerenza tra
gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la  trasparenza  e
l'integrita' di cui all'articolo 10 e quelli indicati nel Piano della
performance,   valutando   altresi'   l'adeguatezza   dei    relativi
indicatori. I soggetti deputati alla misurazione e valutazione  delle
performance, nonche' l'OIV,  utilizzano  le  informazioni  e  i  dati
relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai  fini  della
misurazione e valutazione delle performance  sia  organizzativa,  sia
individuale del responsabile  e  dei  dirigenti  dei  singoli  uffici
responsabili della trasmissione dei dati. 
			
			
			
    	
    	
    	 
    	 	
						
					
    	 
    	 
    	
    		
					
				
			Art. 45 Compiti della Commissione per la valutazione, l'integrita' e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (CIVIT). 1. La CIVIT, anche in qualita' di Autorita' nazionale anticorruzione, controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza. 2. La CIVIT, anche in qualita' di Autorita' nazionale anticorruzione, controlla l'operato dei responsabili per la trasparenza a cui puo' chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno delle amministrazioni. La CIVIT puo' inoltre chiedere all'organismo indipendente di valutazione (OIV) ulteriori informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente. 3. La CIVIT puo' inoltre avvalersi delle banche dati istituite presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per il monitoraggio degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. 4. In relazione alla loro gravita', la CIVIT segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente all'ufficio di disciplina dell'amministrazione interessata ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni. La CIVIT segnala altresi' gli inadempimenti ai vertici politici delle amministrazioni, agli OIV e, se del caso, alla Corte dei conti, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilita'. La CIVIT rende pubblici i relativi provvedimenti. La CIVIT, inoltre, controlla e rende noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 14 del presente decreto, pubblicando i nominativi dei soggetti interessati per i quali non si e' proceduto alla pubblicazione.
                               Art. 46 
 
 
         Violazione degli obblighi di trasparenza - Sanzioni 
 
  1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione  previsti  dalla
normativa  vigente  o  la  mancata  predisposizione   del   Programma
triennale per la trasparenza e l'integrita' costituiscono elemento di
valutazione della responsabilita' dirigenziale,  eventuale  causa  di
responsabilita' per danno all'immagine  dell'amministrazione  e  sono
comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione  di
risultato e del trattamento  accessorio  collegato  alla  performance
individuale dei responsabili. 
  2. Il responsabile non risponde dell'inadempimento  degli  obblighi
di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento e' dipeso da  causa
a lui non imputabile. 
			
			
			
    	
    	
    	 
    	 	
						
					
    	 
    	 
    	
    		
					
				
			                               Art. 47 
 
 
                     Sanzioni per casi specifici 
 
  1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni  e  dei
dati di cui all'articolo 14, concernenti la  situazione  patrimoniale
complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione  in
carica,  la  titolarita'  di  imprese,  le  partecipazioni  azionarie
proprie, del coniuge e dei parenti entro il  secondo  grado,  nonche'
tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, da'  luogo
a una sanzione amministrativa pecuniaria  da  500  a  10.000  euro  a
carico del responsabile della mancata  comunicazione  e  il  relativo
provvedimento e' pubblicato sul sito internet dell'amministrazione  o
organismo interessato. 
  2.  La  violazione  degli  obblighi   di   pubblicazione   di   cui
all'articolo 22, comma 2, da' luogo ad  una  sanzione  amministrativa
pecuniaria da 500 a 10.000  euro  a  carico  del  responsabile  della
violazione.  La  stessa  sanzione  si  applica  agli   amministratori
societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico  ed
il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per
le indennita' di risultato, entro trenta giorni dal percepimento. 
  3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono  irrogate  dall'autorita'
amministrativa competente in base a quanto previsto  dalla  legge  24
novembre 1981, n. 689. 
			
			
			
    	
    	
    	 
    	 	
						
							
							
							
							
							Capo VII 
 
 Disposizioni finali e transitorie 
                               Art. 48 
 
 
  Norme sull'attuazione degli obblighi di pubblicita' e trasparenza 
 
  1. Il  Dipartimento  della  funzione  pubblica  definisce  criteri,
modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la
rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto
di pubblicazione  obbligatoria  ai  sensi  della  normativa  vigente,
nonche'    relativamente     all'organizzazione     della     sezione
«Amministrazione trasparente». 
  2. L'allegato A, che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto, individua modelli e schemi standard per l'organizzazione, la
codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni
e dei dati oggetto  di  pubblicazione  obbligatoria  ai  sensi  della
normativa  vigente.  Alla  eventuale  modifica  dell'allegato  A   si
provvede con i decreti di cui al comma 3. 
  3. Gli standard, i modelli e gli schemi di  cui  al  comma  1  sono
adottati con decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
sentiti  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,   la
Conferenza unificata, l'Agenzia Italia Digitale, la CIVIT e l'ISTAT. 
  4. I decreti di cui al comma 3 recano disposizioni finalizzate: 
    a) ad assicurare il coordinamento informativo e  informatico  dei
dati, per  la  soddisfazione  delle  esigenze  di  uniformita'  delle
modalita' di codifica e di rappresentazione delle informazioni e  dei
dati pubblici, della loro confrontabilita' e  della  loro  successiva
rielaborazione; 
    b) a definire, anche per specifici settori e tipologie di dati, i
requisiti di qualita' delle informazioni  diffuse,  individuando,  in
particolare,  i   necessari   adeguamenti   da   parte   di   singole
amministrazioni con propri regolamenti, le procedure di  validazione,
i controlli anche sostitutivi, le competenze professionali  richieste
per  la  gestione  delle  informazioni  diffuse  attraverso  i   siti
istituzionali,  nonche'  i  meccanismi  di  garanzia   e   correzione
attivabili su richiesta di chiunque vi abbia interesse. 
  5. Le amministrazioni  di  cui  all'articolo  11,  nell'adempimento
degli obblighi di pubblicazione  previsti  dalla  normativa  vigente,
sono tenute a conformarsi agli standard, ai modelli ed agli schemi di
cui al comma 1. 
			
			
			
    	
    	
    	 
    	 	
						
					
    	 
    	 
    	
    		
					
				
			                               Art. 49 
 
 
                     Norme transitorie e finali 
 
  1. L'obbligo di pubblicazione  dei  dati  di  cui  all'articolo  24
decorre dal termine di sei mesi dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto. 
  2. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
sono determinate le modalita' di applicazione delle disposizioni  del
presente decreto alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  in
considerazione delle peculiarita' del relativo ordinamento  ai  sensi
degli articoli 92 e 95 della Costituzione. 
  3. Le sanzioni di cui all'articolo 47 si  applicano,  per  ciascuna
amministrazione,  a  partire  dalla  data  di  adozione   del   primo
aggiornamento  annuale  del  Piano  triennale  della  trasparenza   e
comunque a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto. 
  4. Le regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e
Bolzano possono individuare forme e  modalita'  di  applicazione  del
presente  decreto  in   ragione   della   peculiarita'   dei   propri
ordinamenti. 
			
			
			
    	
    	
    	 
    	 	
						
					
    	 
    	 
    	
    		
					
				
			                               Art. 50 
 
 
                       Tutela giurisdizionale 
 
  1. Le controversie relative agli obblighi di  trasparenza  previsti
dalla normativa vigente sono disciplinate dal decreto  legislativo  2
luglio 2010, n. 104. 
			
			
			
    	
    	
    	 
    	 	
						
					
    	 
    	 
    	
    		
					
				
			                               Art. 51 
 
 
                       Invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni
interessate provvedono  agli  adempimenti  previsti  con  le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
			
			
			
    	
    	
    	 
    	 	
						
					
    	 
    	 
    	
    		
					
				
			                               Art. 52 
 
 
                 Modifiche alla legislazione vigente 
 
  1. Alla legge 5 luglio 1982, n. 441,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a) all'articolo 1, primo comma: 
  1) al numero 2), dopo le parole: «ai Ministri,»  sono  inserite  le
seguenti: «ai Vice Ministri,»; 
  2) al numero 3), dopo le parole: «ai  consiglieri  regionali»  sono
inserite le seguenti: «e ai componenti della giunta regionale»; 
  3) al numero 4), dopo le parole: «ai consiglieri provinciali»  sono
inserite le seguenti: «e ai componenti della giunta provinciale»; 
  4) al numero 5), le parole: «ai consiglieri di comuni capoluogo  di
provincia ovvero con popolazione superiore ai 50.000  abitanti»  sono
sostituite dalle seguenti: «ai consiglieri  di  comuni  capoluogo  di
provincia ovvero con popolazione superiore ai 15.000 abitanti;»; 
    b) all'articolo 2, secondo comma, le  parole:  «del  coniuge  non
separato e dei figli conviventi, se gli stessi  vi  consentono»  sono
sostituite dalle seguenti: «del coniuge  non  separato,  nonche'  dei
figli e dei parenti entro il  secondo  grado  di  parentela,  se  gli
stessi vi consentono». 
  2. All'articolo 12, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241,  le
parole: «ed alla pubblicazione» sono soppresse. 
  3. L'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  e'
sostituito  dal  seguente:  «Art.  54.  (Contenuto  dei  siti   delle
pubbliche   amministrazioni).   -   1.   I   siti   delle   pubbliche
amministrazioni contengono i  dati  di  cui  al  decreto  legislativo
recante il riordino della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di
pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte  delle
pubbliche amministrazioni, adottato ai sensi dell'articolo  1,  comma
35, della legge 6 novembre 2012, n. 190». 
  4. Al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo  23,  comma  1,  dopo  la  parola:  «accesso»  sono
inserite le seguenti: «e trasparenza amministrativa»; 
  b)  all'articolo  87,  comma  2,  lettera  c),  dopo   la   parola:
«amministrativi» sono inserite le seguenti: «e  di  violazione  degli
obblighi di trasparenza amministrativa»; 
  c)  all'articolo  116,  comma  1,  dopo   le   parole:   «documenti
amministrativi» sono inserite le seguenti: «, nonche' per  la  tutela
del  diritto  di  accesso  civico  connessa  all'inadempimento  degli
obblighi di trasparenza»; 
  d) all'articolo 116, comma 4, dopo le parole:  «l'esibizione»  sono
inserite le seguenti: «e, ove previsto, la pubblicazione»; 
  e) all'articolo 133, comma 1, lettera a), n. 6),  dopo  la  parola:
«amministrativi» sono  inserite  le  seguenti:  «e  violazione  degli
obblighi di trasparenza amministrativa». 
  5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  qualsiasi
rinvio al Programma triennale per la trasparenza  e  l'integrita'  di
cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.  150,
si intende riferito all'articolo 10. 
			
			
			
    	
    	
    	 
    	 	
						
					
    	 
    	 
    	
    		
					
				
			                               Art. 53 
 
 
               Abrogazione espressa di norme primarie 
 
  1. Dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sono
abrogate le seguenti disposizioni: 
  a) articolo 26, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  b) articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  e
successive modificazioni; 
  c) articolo 41-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
  d) articoli 40-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni; 
  e) articolo 19, comma 3-bis,  del  decreto  legislativo  30  giugno
2003, n. 196; 
  f) articolo 57 del decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e
successive modificazioni; 
  g) articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
  h) articolo 21, comma 1, art. 23, commi 1, 2 e 5,  della  legge  18
giugno 2009, n. 69; 
  i) articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
  l) articolo 6, comma 1, lettera b), e  comma  2,  lettera  b),  del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106; 
  o) articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.
91; 
  p) articolo 8 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11; 
  q) articolo 6, comma 6, della legge 11 novembre 2011, n. 180; 
  r) articolo 9 del decreto legislativo 29 novembre 2011, n. 228; 
  s) articolo 14, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; 
  t) articolo 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; 
  u) articolo 5, comma 11-sexies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 14 marzo 2013 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri 
 
                                Patroni  Griffi,  Ministro   per   la
                                pubblica   amministrazione    e    la
                                semplificazione 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino 
			
			
			
    	
    	
    	 
    	 	
						
							
							
							
							
							
                                                             Allegato 
 
 
1. Struttura delle informazioni sui siti istituzionali. 
    
    La sezione dei siti istituzionali denominata "Amministrazione
  trasparente" deve essere organizzata in sotto-sezioni all'interno
   delle quali devono essere inseriti i documenti, le informazioni
  e i dati previsti dal presente decreto. Le sotto-sezioni di primo
    e secondo livello e i relativi contenuti sono indicati nella
        Tabella 1. Le sotto-sezioni devono essere denominate
              esattamente come indicato in Tabella 1.
|=======================|============================|==============|
|     Denominazione     |       Denominazione        |   Contenuti  |
|     sotto-sezione     |       sotto-sezione        | (riferimento |
|       1 livello       |         2 livello          |  al decreto) |
|=======================|============================|==============|
|                       |Programma per la Trasparenza|Art. 10, c. 8,|
|                       |e l'Integrita'              |lett. a       |
| Disposizioni generali |----------------------------|--------------|
|                       |Atti generali               |Art. 12,      |
|                       |                            |c. 1,2        |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Oneri informativi per       |Art. 34,      |
|                       |cittadini e imprese         |c. 1,2        |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|                       |Organi di indirizzo         |Art. 13, c. 1,|
|                       |politico-amministrativo     |lett. a       |
|                       |                            |--------------|
|                       |                            |Art. 14       |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Sanzioni per mancata        |Art. 47       |
|                       |comunicazione dei dati      |              |
|     Organizzazione    |----------------------------|--------------|
|                       |Rendiconti gruppi consiliari|Art. 28, c. 1 |
|                       |regionali/provinciali       |              |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Articolazione degli uffici  |Art. 13, c. 1,|
|                       |                            |lett. b, c    |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Telefono e posta elettronica|Art. 13, c. 1,|
|                       |                            |lett. d       |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|       Consulenti      |                            |Art. 15,      |
|    e collaboratori    |                            |c. 1,2        |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|                       |Incarichi amministrativi    |Art. 15,      |
|                       |di vertice                  |c. 1,2        |
|                       |                            |--------------|
|                       |                            |Art. 41,      |
|                       |                            |c. 2, 3       |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Dirigenti                   |Art. 10, c. 8,|
|                       |                            |lett. d       |
|                       |                            |--------------|
|                       |                            |Art. 15,      |
|                       |                            |c. 1,2,5      |
|                       |                            |--------------|
|                       |                            |Art. 41,      |
|                       |                            |c. 2, 3       |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Posizioni organizzative     |Art. 10, c. 8,|
|                       |                            |lett. d       |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Dotazione organica          |Art. 16,      |
|                       |                            |c. 1,2        |
|       Personale       |----------------------------|--------------|
|                       |Personale non a tempo       |Art. 17,      |
|                       |indeterminato               |c. 1,2        |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Tassi di assenza            |Art. 16, c. 3 |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Incarichi conferiti e       |Art. 18, c. 1 |
|                       |autorizzati ai dipendenti   |              |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Contrattazione collettiva   |Art. 21, c. 1 |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Contrattazione integrativa  |Art. 21, c. 2 |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |OIV                         |Art. 10, c. 8,|
|                       |                            |lett. c       |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|   Bandi di concorso   |                            |Art. 19       |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|                       |Piano della Performance     |Art. 10, c. 8,|
|                       |                            |lett. b       |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Relazione sulla Performance |Art. 10, c. 8,|
|                       |                            |lett. b       |
|      Performance      |----------------------------|--------------|
|                       |Ammontare complessivo       |Art. 20, c. 1 |
|                       |dei premi                   |              |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Dati relativi ai premi      |Art. 20, c. 2 |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Benessere organizzativo     |Art. 20, c. 3 |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|                       |Enti pubblici vigilati      |Art. 22, c. 1,|
|                       |                            |lett. a       |
|                       |                            |--------------|
|                       |                            |Art. 22,      |
|                       |                            |c. 2, 3       |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Societa' partecipate        |Art. 22, c. 1,|
|                       |                            |lett. b       |
|                       |                            |--------------|
|                       |                            |Art. 22,      |
|                       |                            |c. 2, 3       |
|    Enti controllati   |----------------------------|--------------|
|                       |Enti di diritto privato     |Art. 22, c. 1,|
|                       |controllati                 |lett. c       |
|                       |                            |--------------|
|                       |                            |Art. 22,      |
|                       |                            |c. 2, 3       |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Rappresentazione grafica    |Art. 22, c. 1,|
|                       |                            |lett. d       |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|                       |Dati aggregati attivita'    |Art. 24, c. 1 |
|                       |amministrativa              |              |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Tipologie di procedimento   |Art. 35,      |
|      Attivita' e      |                            |c. 1,2        |
|     procedimenti      |----------------------------|--------------|
|                       |Monitoraggio tempi          |Art. 24, c. 2 |
|                       |procedimentali              |              |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Dichiarazioni sostitutive   |Art. 35, c. 3 |
|                       |e acquisizione d'ufficio    |              |
|                       |dei dati                    |              |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|                       |Provvedimenti organi        |Art. 23       |
|                       |indirizzo-politico          |              |
|     Provvedimenti     |----------------------------|--------------|
|                       |Provvedimenti dirigenti     |Art. 23       |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|Controlli sulle imprese|                            |Art. 25       |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|     Bandi di gara     |                            |Art. 37,      |
|      e contratti      |                            |c. 1,2        |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|                       |Criteri e modalita'         |Art. 26, c. 1 |
|Sovvenzioni,contributi,|                            |              |
|   sussidi,vantaggi    |                            |              |
|       economici       |----------------------------|--------------|
|                       |Atti di concessione         |Art. 26, c. 2 |
|                       |                            |--------------|
|                       |                            |Art. 27       |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|                       |Bilancio preventivo         |Art. 29, c. 1 |
|                       |e consuntivo                |              |
|        Bilanci        |----------------------------|--------------|
|                       |Piano degli indicatori      |Art. 29, c. 2 |
|                       |e risultati attesi          |              |
|                       |di bilancio                 |              |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|                       |Patrimonio immobiliare      |Art. 30       |
|      Beni immobili    |                            |              |
| e gestione patrimonio |----------------------------|--------------|
|                       |Canoni di locazione         |Art. 30       |
|                       |o affitto                   |              |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|  Controlli e rilievi  |                            |Art. 31, c. 1 |
|  sull'amministrazione |                            |              |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|                       |Carta dei servizi           |Art. 32, c. 1 |
|                       |e standard di qualita'      |              |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Costi contabilizzati        |Art. 32, c. 2,|
|                       |                            |lett. a       |
|                       |                            |--------------|
|    Servizi erogati    |                            |Art. 10, c. 5 |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Tempi medi di erogazione    |Art. 32, c. 2,|
|                       |dei servizi                 |lett. b       |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Liste di attesa             |Art. 41, c. 6 |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|                       |Indicatore di tempestivita' |Art. 33       |
|       Pagamenti       |dei pagamenti               |              |
|  dell'amministrazione |----------------------------|--------------|
|                       |IBAN e pagamenti informatici|Art. 36       |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|    Opere pubbliche    |                            |Art. 38       |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|    Pianificazione e   |                            |Art. 39       |
|governo del territorio |                            |              |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|Informazioni ambientali|                            |Art. 40       |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|  Strutture sanitarie  |                            |Art. 41, c. 4 |
|  private accreditate  |                            |              |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|Interventi straordinari|                            |Art. 42       |
|    e di emergenza     |                            |              |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|    Altri contenuti    |                            |              |
|=======================|============================|==============|
Tabella 1: Sotto-sezioni della sezione "Amministrazione trasparente"
e relativi contenuti.
    
  La sezione "Amministrazione trasparente" deve essere organizzata in
modo che  cliccando  sull'identificativo  di  una  sotto-sezione  sia
possibile  accedere  ai  contenuti  della  sotto-sezione  stessa,   o
all'interno della stessa pagina "Amministrazione  trasparente"  o  in
una pagina specifica  relativa  alla  sotto-sezione.  L'obiettivo  di
questa organizzazione e' l'associazione univoca tra una sotto-sezione
e uno specifico in modo che sia  possibile  raggiungere  direttamente
dall'esterno la sotto-sezione di interesse. A tal fine e'  necessario
che i collegamenti ipertestuali associati alle singole  sotto-sezioni
siano mantenute  invariate  nel  tempo,  per  evitare  situazioni  di
"collegamento non raggiungibile" da parte di accessi esterni. 
 
  L'elenco dei contenuti indicati  per  ogni  sotto-sezione  sono  da
considerarsi i contenuti minimi  che  devono  essere  presenti  nella
sotto-sezione  stessa,  ai  sensi  del  presente  decreto.  In   ogni
sotto-sezione  possono  essere  comunque  inseriti  altri  contenuti,
riconducibili all'argomento  a  cui  si  riferisce  la  sotto-sezione
stessa,  ritenuti  utili  per  garantire  un   maggior   livello   di
trasparenza. Eventuali ulteriori contenuti da pubblicare ai  fini  di
trasparenza  e  non  riconducibili  a  nessuna  delle   sotto-sezioni
indicate  devono  essere  pubblicati   nella   sotto-sezione   "Altri
contenuti". 
 
  Nel  caso  in  cui  sia   necessario   pubblicare   nella   sezione
"Amministrazione trasparente" informazioni, documenti o dati che sono
gia' pubblicati in altre  parti  del  sito,  e'  possibile  inserire,
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collegamento ipertestuale ai contenuti stessi,  in  modo  da  evitare
duplicazione     di     informazioni     all'interno     del     sito
dell'amministrazione.  L'utente  deve  comunque  poter  accedere   ai
contenuti di interesse dalla  sezione  "Amministrazione  trasparente"
senza dover effettuare operazioni aggiuntive.