LEGGE 11 febbraio 2019, n. 12
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione. (19G00017)(GU n.36 del 12-2-2019)
Vigente al: 13-2-2019
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni
urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per
la pubblica amministrazione, e' convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143, e' abrogato. Restano
validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del
medesimo decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143.
3. Il decreto-legge 11 gennaio 2019, n. 2, e' abrogato. Restano
validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del
medesimo decreto-legge 11 gennaio 2019, n. 2.
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 febbraio 2019
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE
DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE
14 DICEMBRE 2018, N. 135
All'articolo 1, dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
«8-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 34 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e
di quelli di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601";
b) il comma 52 e' sostituito dai seguenti:
"52. La disposizione di cui al comma 51 si applica a decorrere
dal periodo d'imposta di prima applicazione del regime agevolativo di
cui al comma 52-bis.
52-bis. Con successivi provvedimenti legislativi sono individuate
misure di favore, compatibili con il diritto dell'Unione europea, nei
confronti dei soggetti che svolgono con modalita' non commerciali
attivita' che realizzano finalita' sociali nel rispetto dei principi
di solidarieta' e sussidiarieta'. E' assicurato il necessario
coordinamento con le disposizioni del codice del Terzo settore, di
cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117".
8-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 8-bis, pari a 118,4
milioni di euro per l'anno 2019 e a 157,9 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2020, si provvede: quanto a 98,4 milioni di euro per l'anno
2019, a 131 milioni di euro per l'anno 2020 e a 77,9 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2019 e a 16,9 milioni di euro
per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 80 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190».
Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
«Art. 1-bis (Semplificazione e riordino delle disposizioni
relative a istituti agevolativi). - 1. Al decreto-legge 23 ottobre
2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2018, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 23, le parole da: "non possono" fino
a: "improcedibile" sono sostituite dalle seguenti: "possono essere
definiti secondo le disposizioni del presente articolo versando le
somme di cui al comma 1 in unica soluzione entro il 31 luglio 2019,
ovvero, in deroga al comma 2, lettera b), nel numero massimo di dieci
rate consecutive, ciascuna di pari importo, scadenti la prima il 31
luglio 2019, la seconda il 30 novembre 2019 e le restanti il 28
febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020
e 2021";
b) all'articolo 5, comma 1, lettera d), dopo le parole:
"restanti rate" sono inserite le seguenti: "il 28 febbraio, il 31
maggio".
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma
193 e' sostituito dal seguente:
"193. Nei casi previsti dal secondo periodo del comma 192,
l'agente della riscossione avverte il debitore che i debiti delle
persone fisiche inseriti nella dichiarazione presentata ai sensi del
comma 189, ove definibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge
23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2018, n. 136, sono automaticamente inclusi nella
definizione disciplinata dallo stesso articolo 3 e indica l'ammontare
complessivo delle somme dovute a tal fine, ripartito in diciassette
rate, e la scadenza di ciascuna di esse. La prima di tali rate, di
ammontare pari al 30 per cento delle predette somme, scade il 30
novembre 2019; il restante 70 per cento e' ripartito nelle rate
successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, il 31
maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal
2020. Nei medesimi casi previsti dal secondo periodo del comma 192,
limitatamente ai debiti di cui all'articolo 3, comma 23, del citato
decreto-legge n. 119 del 2018, l'ammontare complessivo delle somme
dovute e' ripartito in nove rate, di cui la prima, di ammontare pari
al 30 per cento, scadente il 30 novembre 2019 e le restanti, ciascuna
di pari importo, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio
e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021. Si applicano, a decorrere
dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo".
3. All'articolo 1, comma 57, lettera d-bis), della legge 23
dicembre 2014, n. 190, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attivita' dopo aver
svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di
arti o professioni"».
All'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «dalla legge 21 giugno
2017, n. 96,» sono inserite le seguenti: «come integrato ai sensi
dell'articolo 12 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172,».
All'articolo 3, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, i
commi sesto e settimo sono abrogati.
1-ter. All'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.
116, il comma 7 e' abrogato.
1-quater. All'articolo 60 della legge 12 dicembre 2016, n. 238,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "I produttori, gli importatori e i
grossisti" sono sostituite dalle seguenti: "I produttori e gli
importatori";
b) il comma 2 e' abrogato.
1-quinquies. All'articolo 2330, primo comma, del codice civile,
le parole: "entro venti giorni" sono sostituite dalle seguenti:
"entro dieci giorni". La disposizione di cui al presente comma ha
effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
1-sexies. All'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 14 e' abrogato;
b) al comma 15, dopo le parole: "entro sei mesi dalla chiusura
di ciascun esercizio," sono inserite le seguenti: "fatta salva
l'ipotesi del maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti
dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile, nel qual caso
l'adempimento e' effettuato entro sette mesi,";
c) dopo il comma 17 e' aggiunto il seguente:
"17-bis. La start-up innovativa e l'incubatore certificato
inseriscono le informazioni di cui ai commi 12 e 13 nella piattaforma
informatica startup.registroimprese.it in sede di iscrizione nella
sezione speciale di cui al comma 8, aggiornandole o confermandole
almeno una volta all'anno in corrispondenza dell'adempimento di cui
al comma 15, anche ai fini di cui al comma 10".
1-septies. All'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.
3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, dopo le parole: "entro sei mesi dalla chiusura
di ciascun esercizio," sono inserite le seguenti: "fatta salva
l'ipotesi del maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti
dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile, nel qual caso
l'adempimento e' effettuato entro sette mesi,";
b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
"6-bis. La PMI innovativa inserisce le informazioni di cui al
comma 4 nella piattaforma informatica startup.registroimprese.it in
sede di iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 2,
aggiornandole o confermandole almeno una volta all'anno in
corrispondenza dell'adempimento di cui al comma 6, anche ai fini di
cui al comma 2".
1-octies. All'articolo 2, comma 2, della legge 22 febbraio 2006,
n. 84, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) frequenza di corsi di qualificazione tecnico-professionale
della durata di 250 ore complessive da svolgersi nell'arco di un
anno".
1-novies. All'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, il secondo
periodo del comma 1 e' soppresso e i commi 3 e 5 sono abrogati.
1-decies. Il comma 6 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 116, nonche' i decreti del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali 17 dicembre 2013, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2014, e n. 10 dell'8 gennaio
2015, recante "Disposizioni relative alla dematerializzazione del
registro di carico e scarico degli sfarinati e delle paste
alimentari", sono abrogati.
1-undecies. I dati della denuncia aziendale di cui all'articolo
5, comma 1, lettere a), c) e d), del decreto legislativo 11 agosto
1993, n. 375, possono essere acquisiti d'ufficio dall'INPS, dal
fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503,
istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende agricole, gestito
dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Le imprese
agricole indicano nella denuncia aziendale i dati di cui al presente
comma nel caso in cui non abbiano costituito o aggiornato il
fascicolo aziendale.
1-duodecies. All'articolo 2, comma 5-undecies, del decreto-legge
29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 2011, n. 10, dopo le parole: "con rappresentanza diretta
nel CNEL" sono inserite le seguenti: "e quelle stipulanti il
contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento nel settore".
1-terdecies. All'articolo 7 del decreto legislativo 9 ottobre
2002, n. 231, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. Nelle transazioni commerciali in cui il creditore sia una
PMI, come definita ai sensi del decreto del Ministro delle attivita'
produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238
del 12 ottobre 2005, si presume che sia gravemente iniqua la clausola
che prevede termini di pagamento superiori a sessanta giorni. Il
presente comma non si applica quando tutte le parti del contratto
sono PMI".
1-quaterdecies. All'articolo 6, comma 2, della legge 11 gennaio
2018, n. 8, le parole: "quattro mesi" sono sostituite dalle seguenti:
"sei mesi"».
Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:
«Art. 3-bis (Disposizioni in materia di etichettatura). - 1.
All'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono abrogati;
b) il comma 3 e' sostituito dai seguenti:
"3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico e il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative
a livello nazionale nei settori della produzione e della
trasformazione agroalimentare e acquisiti i pareri delle competenti
Commissioni parlamentari, previo espletamento della procedura di
notifica di cui all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sono
definiti, per le finalita' di cui alle lettere b), c) e d) del
paragrafo 1 dell'articolo 39 del medesimo regolamento, i casi in cui
l'indicazione del luogo di provenienza e' obbligatoria. Sono fatte
salve le prescrizioni previste dalla normativa europea relative agli
obblighi di tracciabilita' e di etichettatura dei prodotti contenenti
organismi geneticamente modificati o da essi costituiti.
3-bis. Con il decreto di cui al comma 3 sono individuate le
categorie specifiche di alimenti per le quali e' stabilito l'obbligo
dell'indicazione del luogo di provenienza. Ai sensi dell'articolo 39,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011, il Ministero delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, in
collaborazione con l'Istituto di servizi per il mercato agricolo
alimentare (ISMEA), assicura la realizzazione di appositi studi
diretti a individuare la presenza di un nesso comprovato tra talune
qualita' degli alimenti e la relativa provenienza nonche' a valutare
in quale misura sia percepita come significativa l'indicazione
relativa al luogo di provenienza e quando la sua omissione sia
riconosciuta ingannevole. I risultati delle consultazioni effettuate
e degli studi eseguiti sono resi pubblici e trasmessi alla
Commissione europea congiuntamente alla notifica del decreto di cui
al comma 3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente
comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
3-ter. L'indicazione del luogo di provenienza e' sempre
obbligatoria, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, lettera a), del
regolamento (UE) n. 1169/2011, quando sussistano le condizioni di cui
all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 della
Commissione, del 28 maggio 2018. La difformita' fra il Paese di
origine o il luogo di provenienza reale dell'alimento e quello
evocato dall'apposizione di informazioni di cui al predetto articolo
1 del regolamento (UE) 2018/775, anche qualora risultino ottemperate
le disposizioni dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE)
n. 1169/2011, si configura quale violazione di cui all'articolo 7 del
medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011, in materia di pratiche leali
d'informazione";
c) i commi 4 e 4-bis sono abrogati;
d) ai commi 6 e 12, le parole: "dei decreti" sono sostituite
dalle seguenti: "del decreto";
e) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
"10. Per le violazioni delle disposizioni relative
all'indicazione obbligatoria dell'origine e della provenienza
previste dal presente articolo e dai decreti attuativi, si applicano
le sanzioni previste dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n.
231";
f) al comma 11, le parole: "del primo dei decreti" sono
sostituite dalle seguenti: "del decreto".
2. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore tre
mesi dopo la data della notifica di cui al paragrafo 1 dell'articolo
45 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 ottobre 2011, di cui e' data comunicazione con
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 3-ter (Semplificazioni per le zone economiche speciali - ZES
e per le zone logistiche semplificate - ZLS) - 1. All'articolo 5,
comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, la lettera a) e'
sostituita dalle seguenti:
"a) l'attivita' economica nelle ZES e' libera, nel rispetto
delle norme nazionali ed europee sull'esercizio dell'attivita'
d'impresa. Al fine di semplificare ed accelerare l'insediamento, la
realizzazione e lo svolgimento dell'attivita' economica nelle ZES
sono disciplinati i seguenti criteri derogatori alla normativa
vigente, procedure semplificate e regimi procedimentali speciali
applicabili. Per la celere definizione dei procedimenti
amministrativi, sono ridotti di un terzo i termini di cui: agli
articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione
d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e
autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in
materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31,
in materia di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in
materia edilizia; alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di
concessioni demaniali portuali;
a-bis) eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni
o nulla osta comunque denominati la cui adozione richiede
l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso
comunque denominati di competenza di piu' amministrazioni sono
adottati ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990; i
termini ivi previsti sono ridotti della meta';
a-ter) il Comitato di indirizzo della ZES, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, assicura
il raccordo tra gli sportelli unici istituiti ai sensi della
normativa vigente e lo sportello unico di cui alla legge 28 gennaio
1994, n. 84, che opera quale responsabile unico del procedimento ai
sensi della legge n. 241 del 1990 per la fase di insediamento, di
realizzazione e di svolgimento dell'attivita' economica nella ZES. Lo
sportello unico e' disponibile in formato digitale, in almeno una
lingua diversa dall'italiano, ed e' organizzato sulla base di moduli
e formulari standardizzati per la presentazione dell'istanza nei
quali e', in particolare, indicata la presenza di eventuali vincoli
ambientali e urbanistico-paesaggistici nonche' di eventuali termini
di conclusione del procedimento;
a-quater) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e'
istituita la Cabina di regia ZES, presieduta dal Ministro per il Sud,
Autorita' politica delegata per la coesione territoriale e composta
dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dal Ministro
per la pubblica amministrazione, dal Ministro dell'economia e delle
finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal
Ministro dello sviluppo economico, dai Presidenti delle regioni e
delle province autonome e dai presidenti dei Comitati di indirizzo
delle ZES istituite, nonche' dagli altri Ministri competenti in base
all'ordine del giorno. Alle riunioni della Cabina di regia possono
essere invitati come osservatori i rappresentanti di enti pubblici
locali e nazionali e dei portatori di interesse collettivi o diffusi.
L'istruttoria tecnica delle riunioni della Cabina di regia, che si
avvale a tal fine del Dipartimento per le politiche di coesione della
Presidenza del Consiglio dei ministri, riguarda principalmente la
verifica e il monitoraggio degli interventi nelle ZES, sulla base dei
dati raccolti ai sensi del comma 6. Alla prima riunione della Cabina
di regia e' altresi' approvata la delibera recante il regolamento di
organizzazione dei lavori della stessa;
a-quinquies) entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, ogni regione interessata puo'
presentare al Ministro per il Sud, Autorita' politica delegata per la
coesione territoriale una proposta di protocollo o convenzione per
l'individuazione di ulteriori procedure semplificate e regimi
procedimentali speciali. La proposta individua dettagliatamente le
procedure oggetto di semplificazioni, le norme di riferimento e le
amministrazioni locali e statali competenti ed e' approvata dalla
Cabina di regia di cui alla lettera a-quater). Sono parti
dell'accordo o protocollo la regione proponente e le amministrazioni
locali o statali competenti per ogni procedimento individuato;
a-sexies) nelle ZES possono essere istituite zone franche
doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che
istituisce il codice doganale dell'Unione, e dei relativi atti di
delega e di esecuzione. La perimetrazione di dette zone franche
doganali e' proposta da ciascun Comitato di indirizzo entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
ed e' approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla
proposta".
2. All'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Gli interventi relativi agli oneri di urbanizzazione
primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le
imprese beneficiarie delle agevolazioni che effettuano gli
investimenti ammessi al credito d'imposta di cui al comma 2, sono
realizzati entro il termine perentorio di novanta giorni dalla
presentazione della relativa istanza da parte delle imprese ai
gestori dei servizi di pubblica utilita'. In caso di ritardo si
applica l'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241".
3. Il comma 64 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.
205, e' sostituito dal seguente:
"64. Le nuove imprese e quelle gia' esistenti che operano nella
Zona logistica semplificata fruiscono delle procedure semplificate di
cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), a-bis), a-ter), a-quater),
a-quinquies) e a-sexies), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123".
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ad essa si
provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
Art. 3-quater (Altre misure di deburocratizzazione per le
imprese). - 1. All'articolo 3 della legge 27 gennaio 1968, n. 35, il
secondo periodo e' soppresso.
2. Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel
Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, la registrazione degli aiuti
individuali nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella
sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono
o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina,
tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico delle
imprese beneficiarie previsti dall'articolo 1, comma 125, secondo
periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, a condizione che venga
dichiarata nella nota integrativa del bilancio l'esistenza di aiuti
oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro
nazionale degli aiuti di Stato.
3. Al solo fine di garantire un'ulteriore riduzione degli oneri
amministrativi per le imprese e nel contempo una piu' uniforme
applicazione delle disposizioni in materia di societa' a
responsabilita' limitata semplificata, l'atto di scioglimento e messa
in liquidazione, di cui all'articolo 2484 del codice civile, delle
societa' a responsabilita' limitata semplificata di cui all'articolo
2463-bis del codice civile e' redatto per atto pubblico ovvero per
atto sottoscritto con le modalita' previste dagli articoli 24 e 25
del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'atto privo delle formalita'
richieste per l'atto pubblico e' redatto secondo un modello uniforme
adottato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministero della giustizia, ed e' trasmesso al
competente ufficio del registro delle imprese di cui all'articolo 8
della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
4. Ai soli fini dell'applicazione della disciplina di cui
all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il
costo agevolabile dei magazzini automatizzati interconnessi ai
sistemi gestionali di fabbrica, di cui all'allegato A annesso alla
suddetta legge, si intende comprensivo anche del costo attribuibile
alla scaffalatura asservita dagli impianti automatici di
movimentazione, che costituisce, al contempo, parte del sistema
costruttivo dell'intero fabbricato; resta ferma la rilevanza di detta
scaffalatura ai fini della determinazione della rendita catastale, in
quanto elemento costruttivo dell'intero fabbricato.
Art. 3-quinquies (Agibilita' per lavoratori autonomi dello
spettacolo). - 1. Al decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 1952, n. 2388, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
"Art. 6. - 1. Le imprese dell'esercizio teatrale,
cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le
associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le
emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi non possono far
agire nei locali di proprieta' o di cui abbiano un diritto personale
di godimento i lavoratori autonomi dello spettacolo, ivi compresi
quelli con rapporti di collaborazione, appartenenti alle categorie
indicate ai numeri da 1) a 14) del primo comma dell'articolo 3, che
non siano in possesso del certificato di agibilita'. Per le
prestazioni svolte dai lavoratori di cui al numero 23-bis) del primo
comma dell'articolo 3 il certificato di agibilita' e' richiesto dai
lavoratori medesimi, salvo l'obbligo di custodia dello stesso che e'
posto a carico del committente.
2. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1
le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di euro 129 per
ogni giornata di lavoro prestata da ciascun lavoratore autonomo";
b) all'articolo 10, il terzo comma e' abrogato».
All'articolo 4, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. L'articolo 560 del codice di procedura civile e' sostituito
dal seguente:
"Art. 560 (Modo della custodia). - Il debitore e il terzo
nominato custode debbono rendere il conto a norma dell'articolo 593.
Il custode nominato ha il dovere di vigilare affinche' il
debitore e il nucleo familiare conservino il bene pignorato con la
diligenza del buon padre di famiglia e ne mantengano e tutelino
l'integrita'.
Il debitore e i familiari che con lui convivono non perdono il
possesso dell'immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di
trasferimento, salvo quanto previsto dal sesto comma.
Il debitore deve consentire, in accordo con il custode, che
l'immobile sia visitato da potenziali acquirenti.
Le modalita' del diritto di visita sono contemplate e stabilite
nell'ordinanza di cui all'articolo 569.
Il giudice ordina, sentiti il custode e il debitore, la
liberazione dell'immobile pignorato per lui ed il suo nucleo
familiare, qualora sia ostacolato il diritto di visita di potenziali
acquirenti, quando l'immobile non sia adeguatamente tutelato e
mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del
debitore e dei membri del suo nucleo familiare, quando il debitore
viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico, o quando
l'immobile non e' abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare.
Al debitore e' fatto divieto di dare in locazione l'immobile
pignorato se non e' autorizzato dal giudice dell'esecuzione.
Fermo quanto previsto dal sesto comma, quando l'immobile
pignorato e' abitato dal debitore e dai suoi familiari il giudice non
puo' mai disporre il rilascio dell'immobile pignorato prima della
pronuncia del decreto di trasferimento ai sensi dell'articolo 586"».
Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:
«Art. 4-bis (Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e
dei superstiti del disastro di Rigopiano del 18 gennaio 2017). - 1.
E' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019 ai fini
della corresponsione di speciali elargizioni in favore delle famiglie
delle vittime del disastro di Rigopiano, avvenuto il 18 gennaio 2017,
e in favore di coloro che a causa del disastro hanno riportato
lesioni gravi e gravissime.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con i
sindaci dei comuni di residenza delle vittime e dei soggetti che
hanno riportato lesioni gravi e gravissime, individua le famiglie
beneficiarie delle elargizioni di cui al comma 1 e determina la somma
spettante a ciascuna famiglia e a ciascun soggetto.
3. A ciascuna delle famiglie delle vittime e' attribuita una
somma determinata tenuto conto anche dello stato di effettiva
necessita'.
4. Ai soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime e'
attribuita una somma determinata, nell'ambito del limite di spesa
complessivo stabilito dal comma 1, in proporzione alla gravita' delle
lesioni subite e tenuto conto dello stato di effettiva necessita'.
All'attribuzione delle speciali elargizioni di cui al presente
articolo si provvede, ai sensi del comma 7, nei limiti
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1.
5. Le elargizioni di cui al comma 1 spettanti alle famiglie delle
vittime sono assegnate e corrisposte secondo il seguente ordine:
a) al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto
al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e
del coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza
passata in giudicato, e ai figli se a carico;
b) ai figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di
coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non
definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio o di coniuge cui sia stata addebitata la separazione con
sentenza passata in giudicato;
c) al convivente more uxorio;
d) ai genitori;
e) ai fratelli e alle sorelle, se conviventi e a carico;
f) ai conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti
l'evento.
6. In presenza di figli a carico della vittima nati da rapporti
di convivenza more uxorio, l'elargizione di cui al comma 3 e'
assegnata al convivente more uxorio con lo stesso ordine di priorita'
previsto per i beneficiari di cui alla lettera a) del comma 5.
7. Le elargizioni di cui al comma l sono corrisposte con decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri.
8. Le medesime elargizioni sono esenti da ogni imposta o tassa e
sono assegnate in aggiunta ad ogni altra somma cui i soggetti
beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della
normativa vigente.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni
di euro per l'anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle risorse
iscritte per l'anno 2019 nel Fondo per il federalismo amministrativo
di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, dello
stato di previsione del Ministero dell'interno.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
All'articolo 6, il comma 3 e' sostituito dai seguenti:
«3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e' istituito il Registro elettronico
nazionale per la tracciabilita' dei rifiuti, gestito direttamente dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, cui
sono tenuti ad iscriversi, entro il termine individuato con il
decreto di cui al comma 3-bis, gli enti e le imprese che effettuano
il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli
enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a
titolo professionale o che operano in qualita' di commercianti ed
intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il
recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti,
nonche', con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui
all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152.
3-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, con proprio decreto adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello
sviluppo economico, il Ministro per la pubblica amministrazione e il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonche' per gli
aspetti di competenza il Ministro della difesa, definisce le
modalita' di organizzazione e funzionamento del Registro elettronico
nazionale, le modalita' di iscrizione dei soggetti obbligati e di
coloro che intendano volontariamente aderirvi, nonche' gli
adempimenti cui i medesimi sono tenuti, secondo criteri di
gradualita' per la progressiva partecipazione di tutti gli operatori.
3-ter. Dal 1° gennaio 2019 e fino al termine di piena
operativita' del Registro elettronico nazionale come individuato con
il decreto di cui al comma 3-bis, la tracciabilita' dei rifiuti e'
garantita effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189,
190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo
previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3
dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalita' di cui
all'articolo 194-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006; si
applicano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 258 del
decreto legislativo n. 152 del 2006, nel testo previgente alle
modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010.
3-quater. L'iscrizione al Registro elettronico nazionale comporta
il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo annuale,
al fine di assicurare l'integrale copertura dei costi di
funzionamento del sistema. Con il medesimo decreto di cui al comma
3-bis, da aggiornare ogni tre anni, sono determinati gli importi
dovuti a titolo di diritti di segreteria e di contributo nonche' le
modalita' di versamento. Agli oneri derivanti dall'istituzione del
Registro elettronico nazionale, pari a 1,61 milioni di euro per
l'anno 2019, si provvede: quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno
2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale
2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; quanto a 0,11
milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare. A decorrere dall'anno 2020 agli oneri di funzionamento si
provvede con i proventi derivanti dai diritti di segreteria e con il
contributo annuale, che sono versati ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare.
3-quinquies. La violazione dell'obbligo di iscrizione, il mancato
o parziale versamento del contributo e le violazioni degli obblighi
stabiliti con il decreto di cui al comma 3-bis sono soggetti a
sanzioni amministrative pecuniarie il cui importo e' determinato, per
le singole condotte sanzionate, con il medesimo decreto. Gli importi
delle sanzioni sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui
all'articolo 252, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5,
del medesimo decreto legislativo, secondo criteri e modalita' di
ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare.
3-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio».
All'articolo 8:
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Il mandato del Commissario straordinario per
l'attuazione dell'Agenda digitale, nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018, ai sensi
dell'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179,
nonche' l'operativita' della relativa struttura di supporto, sono
prorogati al 31 dicembre 2019.
1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2020, al fine di garantire
l'attuazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, anche in
coerenza con l'Agenda digitale europea, le funzioni, i compiti e i
poteri conferiti al Commissario straordinario per l'attuazione
dell'Agenda digitale dall'articolo 63 del decreto legislativo 26
agosto 2016, n. 179, sono attribuiti al Presidente del Consiglio dei
ministri o al Ministro delegato che li esercita per il tramite delle
strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri dallo stesso
individuate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze per le materie di sua competenza.
1-quater. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1-ter,
il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, si
avvale di un contingente di esperti messi a disposizioni delle
strutture di cui al medesimo comma 1-ter, in possesso di specifica ed
elevata competenza tecnologica e di gestione di processi complessi,
nonche' di significativa esperienza in tali materie, ivi compreso lo
sviluppo di programmi e piattaforme digitali con diffusione su larga
scala, da nominare ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303. Con apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, sono individuati il contingente di tali
esperti e la relativa composizione, con le specifiche qualificazioni
richieste ed i relativi compensi.
1-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da
1-bis a 1-quater, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2020, si provvede:
a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2020, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'economia e delle finanze;
b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 6 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, relativa al Fondo per esigenze
indifferibili»;
al comma 2:
al primo periodo, le parole: «gia' assegnate all'Agenzia per
l'Italia digitale» sono sostituite dalle seguenti: «gia' destinate
dall'Agenzia per l'Italia digitale»;
dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Le predette
risorse finanziarie sono versate, nell'anno 2019, all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze e destinate al bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri».
Dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti:
«Art. 8-bis (Misure di semplificazione per l'innovazione). - 1.
Al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. Qualora siano utilizzate infrastrutture fisiche esistenti
e tecnologie di scavo a basso impatto ambientale in presenza di
sottoservizi, ai fini dell'autorizzazione archeologica di cui
all'articolo 21 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, l'avvio dei lavori e' subordinato alla trasmissione, da
parte dell'operatore di rete alla soprintendenza competente, di
documentazione cartografica rilasciata dalle competenti autorita'
locali che attesti la sovrapposizione dell'intero tracciato ai
sottoservizi esistenti. La disposizione si applica anche alla
realizzazione dei pozzetti accessori alle infrastrutture stesse,
qualora essi siano realizzati al di sopra dei medesimi sottoservizi
preesistenti. L'operatore di rete comunica, con un preavviso di
almeno quindici giorni, l'inizio dei lavori alla soprintendenza
competente. Qualora la posa in opera dei sottoservizi interessi spazi
aperti nei centri storici, e' altresi' depositato presso la
soprintendenza, ai fini della preventiva approvazione, apposito
elaborato tecnico che dia conto anche della risistemazione degli
spazi oggetto degli interventi.
2-ter. Qualora siano utilizzate tecnologie di scavo a basso
impatto ambientale con minitrincea, come definita dall'articolo 8 del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° ottobre 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre 2013, ai
fini dell'autorizzazione archeologica di cui all'articolo 21 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le attivita' di scavo
sono precedute da indagini non invasive, concordate con la
soprintendenza, in relazione alle caratteristiche delle aree
interessate dai lavori. A seguito delle suddette indagini, dei cui
esiti, valutati dalla soprintendenza, si tiene conto nella
progettazione dell'intervento, in considerazione del limitato impatto
sul sottosuolo, le tecnologie di scavo in minitrincea si considerano
esentate dalla procedura di verifica preventiva dell'interesse
archeologico di cui all'articolo 25, commi 8 e seguenti, del codice
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In ogni caso il
soprintendente puo' prescrivere il controllo archeologico in corso
d'opera per i lavori di scavo";
b) all'articolo 8, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. I lavori necessari alla realizzazione di infrastrutture
interne ed esterne all'edificio predisposte per le reti di
comunicazione elettronica a banda ultralarga, volte a portare la rete
sino alla sede dell'abbonato, sono equiparati ai lavori di
manutenzione straordinaria urgente di cui all'articolo 1135 del
codice civile. Tale disposizione non si applica agli immobili
tutelati ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42";
c) all'articolo 12, comma 3, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ", restando quindi escluso ogni altro tipo di onere
finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi
natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto".
2. All'articolo 88 del codice di cui al decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "conforme ai modelli predisposti
dagli Enti locali e, ove non predisposti, al modello C di cui
all'allegato n. 13, all'Ente locale ovvero alla figura soggettiva
pubblica proprietaria delle aree" sono aggiunte le seguenti:
"un'istanza unica";
b) al comma 6, dopo le parole: "Il rilascio dell'autorizzazione
comporta l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi" sono
inserite le seguenti: "e delle eventuali opere civili";
c) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
"7-bis. In riferimento ad interventi per l'installazione di reti
di comunicazione elettronica a banda ultralarga, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 22, comma 1, del codice di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'autorizzazione prevista
dall'articolo 21, comma 4, relativa agli interventi in materia di
edilizia pubblica e privata, ivi compresi gli interventi sui beni di
cui all'articolo 10, comma 4, lettera g), del medesimo decreto
legislativo n. 42 del 2004, e' rilasciata entro il termine di novanta
giorni dalla ricezione della richiesta da parte della soprintendenza
a condizione che detta richiesta sia corredata di idonea e completa
documentazione tecnica".
3. All'allegato B al regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, il capoverso B.10 e'
sostituito dal seguente:
"B.10. Installazione di cabine per impianti tecnologici a rete,
fatta salva la fattispecie dell'installazione delle stesse
all'interno di siti recintati gia' attrezzati con apparati di rete
che, non superando l'altezza della recinzione del sito, non comporti
un impatto paesaggistico ulteriore del sito nel suo complesso, da
intendersi ricompresa e disciplinata dalla voce A.8 dell'allegato A,
o colonnine modulari ovvero sostituzione delle medesime con altre
diverse per tipologia, dimensioni e localizzazione".
4. All'articolo 26 del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 3 e' inserito il
seguente:
"3-bis. Nel caso di interventi finalizzati all'installazione di
reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, il nulla osta
di cui al comma 3 e' rilasciato nel termine di quindici giorni dalla
ricezione della richiesta da parte del comune".
5. All'articolo 94, comma 2, del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le
parole: "entro sessanta giorni dalla richiesta" sono inserite le
seguenti: ", ed entro quaranta giorni dalla stessa in riferimento ad
interventi finalizzati all'installazione di reti di comunicazione
elettronica a banda ultralarga,".
Art. 8-ter (Tecnologie basate su registri distribuiti e smart
contract). - 1. Si definiscono "tecnologie basate su registri
distribuiti" le tecnologie e i protocolli informatici che usano un
registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile
simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi
crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida,
l'aggiornamento e l'archiviazione di dati sia in chiaro che
ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun
partecipante, non alterabili e non modificabili.
2. Si definisce "smart contract" un programma per elaboratore che
opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui
esecuzione vincola automaticamente due o piu' parti sulla base di
effetti predefiniti dalle stesse. Gli smart contract soddisfano il
requisito della forma scritta previa identificazione informatica
delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti
fissati dall'Agenzia per l'Italia digitale con linee guida da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
3. La memorizzazione di un documento informatico attraverso l'uso
di tecnologie basate su registri distribuiti produce gli effetti
giuridici della validazione temporale elettronica di cui all'articolo
41 del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 luglio 2014.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, l'Agenzia per l'Italia
digitale individua gli standard tecnici che le tecnologie basate su
registri distribuiti debbono possedere ai fini della produzione degli
effetti di cui al comma 3».
Dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente:
«Art. 9-bis (Semplificazioni in materia di personale del Servizio
sanitario nazionale e di fatturazione elettronica per gli operatori
sanitari). - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 365 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le
previsioni di cui ai commi 361, 363 e 364 si applicano alle procedure
concorsuali per l'assunzione di personale medico,
tecnico-professionale e infermieristico, bandite dalle aziende e
dagli enti del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1°
gennaio 2020";
b) al comma 687, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
"Per il triennio 2019-2021, la dirigenza amministrativa,
professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, in
considerazione della mancata attuazione nei termini previsti della
delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 7
agosto 2015, n. 124, e' compresa nell'area della contrattazione
collettiva della sanita' nell'ambito dell'apposito accordo stipulato
ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165".
2. Le disposizioni di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge
23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2018, n. 136, si applicano anche ai soggetti che non sono
tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con
riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie
effettuate nei confronti delle persone fisiche.
3. Per le finalita' di cui al comma 582 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel caso in cui alla data del 15
febbraio 2019 non si sia perfezionato il recupero integrale delle
risorse finanziarie connesse alle procedure di ripiano della spesa
farmaceutica per gli anni dal 2013 al 2015 e per l'anno 2016, ai
sensi dell'articolo 1, commi da 389 a 392, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, nonche' per l'anno 2017 per la spesa per acquisti
diretti, il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco
(AIFA) accerta che entro il 30 aprile 2019 sia stato versato dalle
aziende farmaceutiche titolari di autorizzazione all'immissione in
commercio (AIC) almeno l'importo di euro 2.378 milioni, a titolo di
ripiano della spesa farmaceutica stessa. Al fine di semplificare le
modalita' di versamento, le predette aziende si avvalgono del Fondo
istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze
dall'articolo 21, comma 23, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, che
e' ridenominato allo scopo "Fondo per payback 2013-2017".
4. L'accertamento di cui al comma 3 e' compiuto entro il 31
maggio 2019, anche sulla base dei dati forniti dal Ministero
dell'economia e delle finanze nonche' dalle regioni interessate, ed
e' effettuato computando gli importi gia' versati per i ripiani degli
anni 2013-2017 e quelli versati risultanti a seguito degli effetti,
che restano fermi, delle transazioni stipulate ai sensi dell'articolo
1, comma 390, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo
22-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. Dell'esito
dell'accertamento e' data notizia nel sito istituzionale dell'AIFA.
5. L'accertamento positivo del conseguimento della somma
complessivamente prevista dal comma 3 si intende satisfattivo di ogni
obbligazione a carico di ciascuna azienda farmaceutica titolare di
AIC tenuta al ripiano della spesa farmaceutica per gli anni dal 2013
al 2017 e ne consegue l'estinzione di diritto, per cessata materia
del contendere, a spese compensate, delle liti pendenti dinanzi al
giudice amministrativo, aventi ad oggetto le determinazioni dell'AIFA
relative ai ripiani di cui al comma 3. L'AIFA e' tenuta a comunicare
l'esito dell'accertamento di cui al comma 4 alle segreterie degli
organi giurisdizionali presso i quali pendono i giudizi di cui al
presente comma, inerenti all'attivita' di recupero del ripiano della
spesa farmaceutica degli anni 2013-2017.
6. A seguito dell'accertamento positivo, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita l'AIFA, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, e' ripartito tra le regioni
e le province autonome l'importo giacente sul Fondo per payback
2013-2017».
Dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente:
«Art. 10-bis (Misure urgenti in materia di autoservizi pubblici
non di linea). - 1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, le parole: "presso la rimessa" sono
sostituite dalle seguenti: "presso la sede o la rimessa" e sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche mediante l'utilizzo di
strumenti tecnologici";
b) all'articolo 3, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono
essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato
l'autorizzazione. E' possibile per il vettore disporre di ulteriori
rimesse nel territorio di altri comuni della medesima provincia o
area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha
rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai comuni predetti,
salvo diversa intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata entro
il 28 febbraio 2019. In deroga a quanto previsto dal presente comma,
in ragione delle specificita' territoriali e delle carenze
infrastrutturali, per le sole regioni Sicilia e Sardegna
l'autorizzazione rilasciata in un comune della regione e' valida
sull'intero territorio regionale, entro il quale devono essere
situate la sede operativa e almeno una rimessa";
c) all'articolo 10, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di
taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con
conducente di autovettura ovvero di natante, in caso di malattia,
invalidita' o sospensione della patente, intervenute successivamente
al rilascio della licenza o dell'autorizzazione, possono mantenere la
titolarita' della licenza o dell'autorizzazione, a condizione che
siano sostituiti alla guida dei veicoli o alla conduzione dei
natanti, per l'intero periodo di durata della malattia,
dell'invalidita' o della sospensione della patente, da persone in
possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla
normativa vigente";
d) all'articolo 10, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida e' regolato
con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti. Il
rapporto con il sostituto alla guida puo' essere regolato anche in
base ad un contratto di gestione";
e) all'articolo 11, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con
conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede, anche
mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. L'inizio ed il termine
di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire
presso le rimesse di cui all'articolo 3, comma 3, con ritorno alle
stesse. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono
avvenire anche al di fuori della provincia o dell'area metropolitana
in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato
l'autorizzazione. Nel servizio di noleggio con conducente e' previsto
l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un
foglio di servizio in formato elettronico, le cui specifiche sono
stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con
proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell'interno.
Il foglio di servizio in formato elettronico deve riportare: a) targa
del veicolo; b) nome del conducente; c) data, luogo e chilometri di
partenza e arrivo; d) orario di inizio servizio, destinazione e
orario di fine servizio; e) dati del fruitore del servizio. Fino
all'adozione del decreto di cui al presente comma, il foglio di
servizio elettronico e' sostituito da una versione cartacea dello
stesso, caratterizzata da numerazione progressiva delle singole
pagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per quello
in formato elettronico, e da tenere in originale a bordo del veicolo
per un periodo non inferiore a quindici giorni, per essere esibito
agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa";
f) all'articolo 11, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
"4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4, l'inizio di un
nuovo servizio puo' avvenire senza il rientro in rimessa, quando sul
foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa
o dal pontile d'attracco, piu' prenotazioni di servizio oltre la
prima, con partenza o destinazione all'interno della provincia o
dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha
rilasciato l'autorizzazione. Per quanto riguarda le regioni Sicilia e
Sardegna, partenze e destinazioni possono ricadere entro l'intero
territorio regionale.
4-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, e' in ogni
caso consentita la fermata su suolo pubblico durante l'attesa del
cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso
dell'effettiva prestazione del servizio stesso".
2. Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministero dell'interno, di cui all'articolo 11,
comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, come modificato dal
comma 1, lettera e), del presente articolo, e' adottato entro il 30
giugno 2019.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, presso il Centro elaborazione dati del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e' istituito un registro informatico
pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio
taxi effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante e di
quelle di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente
effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante. Con decreto
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate
le specifiche tecniche di attuazione e le modalita' con le quali le
predette imprese dovranno registrarsi. Agli oneri derivanti dalle
previsioni del presente comma, connessi all'implementazione e
all'adeguamento dei sistemi informatici del Centro elaborazione dati
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pari ad euro un
milione per l'annualita' 2019, si provvede mediante utilizzo
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143. Alla gestione dell'archivio
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede con le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Le sanzioni di cui all'articolo 11-bis della legge 15 gennaio
1992, n. 21, per l'inosservanza degli articoli 3 e 11 della medesima
legge, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si
applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Parimenti rimangono sospese
per la stessa durata le sanzioni previste dall'articolo 85, commi 4 e
4-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, limitatamente ai soggetti titolari di
autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con
conducente.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2019, il comma 3 dell'articolo 2
del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e' abrogato.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino alla piena operativita' dell'archivio informatico
pubblico nazionale delle imprese di cui al comma 3, non e' consentito
il rilascio di nuove autorizzazioni per l'espletamento del servizio
di noleggio con conducente con autovettura, motocarrozzetta e
natante.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l'articolo 7-bis del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' abrogato.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del
Ministro dello sviluppo economico, da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' disciplinata
l'attivita' delle piattaforme tecnologiche di intermediazione che
intermediano tra domanda e offerta di autoservizi pubblici non di
linea.
9. Fino alla data di adozione delle deliberazioni della
Conferenza unificata di cui al comma 1, lettera b), e comunque per un
periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'inizio di un singolo servizio, fermo l'obbligo di
previa prenotazione, puo' avvenire da luogo diverso dalla rimessa,
quando lo stesso e' svolto in esecuzione di un contratto in essere
tra cliente e vettore, stipulato in forma scritta con data certa sino
a quindici giorni antecedenti la data di entrata in vigore del
presente decreto e regolarmente registrato. L'originale o copia
conforme del contratto deve essere tenuto a bordo della vettura o
presso la sede e deve essere esibito in caso di controlli».
All'articolo 11, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Al fine di semplificare le procedure per la copertura dei
posti non riservati ai sensi dell'articolo 703, comma 1, lettera c),
del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, e' autorizzata l'assunzione degli allievi
agenti della Polizia di Stato, nei limiti delle facolta' assunzionali
non soggette alle riserve di posti di cui al citato articolo 703,
comma 1, lettera c), e nel limite massimo di 1.851 posti, mediante
scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del
concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della
Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia -
Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale - n. 40 del
26 maggio 2017. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede
alle predette assunzioni:
a) a valere sulle facolta' assunzionali previste per l'anno
2019 in relazione alle cessazioni intervenute entro la data del 31
dicembre 2018 e nei limiti del relativo risparmio di spesa,
determinato ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
b) limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa
prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa
conseguito, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili
secondo la normativa vigente alla predetta procedura concorsuale,
purche' in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di
cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di
cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare;
c) previa verifica dei requisiti di cui alla lettera b),
mediante convocazione degli interessati, individuati con decreto del
Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, in
relazione al numero dei posti di cui al presente comma, secondo
l'ordine determinato in applicazione delle disposizioni di cui alla
citata lettera b);
d) previo avvio a piu' corsi di formazione di cui all'articolo
6-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del
1982, ciascuno con propria decorrenza giuridica ed economica, secondo
le disponibilita' organizzative e logistiche degli istituti di
istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
2-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 149, il secondo periodo e' soppresso;
b) al comma 151:
1) all'alinea, le parole: "pari a 7,5 milioni di euro per
ciascuna delle annualita' del biennio 2019-2020 e a 20,5 milioni di
euro" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 7 milioni di euro per
ciascuna delle annualita' del biennio 2019-2020 e a 18 milioni di
euro";
2) alla lettera a), le parole: "quanto a 5 milioni di euro a
decorrere dal 2019" sono sostituite dalle seguenti: "quanto a 4,5
milioni di euro per ciascuna delle annualita' del biennio 2019-2020 e
a 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2021".
2-quater. All'articolo 26 del decreto legislativo 21 maggio 2018,
n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
"Le disposizioni del predetto decreto continuano ad applicarsi sino
al 30 giugno 2019";
b) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Il
decreto del Ministro dell'interno 16 dicembre 2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2010, cessa di avere
efficacia a decorrere dal 1° luglio 2019".
2-quinquies. All'articolo 1, comma 441, secondo periodo, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "Previo avvio delle
rispettive procedure negoziali e di concertazione," sono soppresse».
Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:
«Art. 11-bis (Misure di semplificazione in materia contabile in
favore degli enti locali). - 1. Nelle more della conclusione dei
lavori del tavolo tecnico-politico per la redazione di linee guida
finalizzate all'avvio di un percorso di revisione organica della
disciplina in materia di ordinamento delle province e delle citta'
metropolitane, al superamento dell'obbligo di gestione associata
delle funzioni e alla semplificazione degli oneri amministrativi e
contabili a carico dei comuni, soprattutto di piccole dimensioni, di
cui all'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 25 luglio 2018, n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n.
108, all'articolo 1, comma 1120, lettera a), della legge 27 dicembre
2017, n. 205, le parole: "30 giugno 2019" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2019".
2. Fermo restando quanto previsto dai commi 557-quater e 562
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i comuni
privi di posizioni dirigenziali, il limite previsto dall'articolo 23,
comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si
applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione
organizzativa di cui agli articoli 13 e seguenti del contratto
collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del
comparto funzioni locali - Triennio 2016-2018, limitatamente al
differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di
risultato gia' attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto
CCNL e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni
successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'articolo 15, commi
2 e 3, del medesimo CCNL, attribuito a valere sui risparmi
conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere
destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono
contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario.
3. E' costituito presso il Ministero dell'economia e delle
finanze un tavolo tecnico-politico cui partecipano rappresentanti
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e tecnici dei
Dipartimenti del tesoro e della Ragioneria generale dello Stato del
Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' del Dipartimento per
gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, da
individuare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, con il compito di
formulare proposte per la ristrutturazione, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, del debito gravante sugli enti locali
in considerazione della durata delle posizioni debitorie e
dell'andamento dei tassi correntemente praticati nel mercato del
credito rivolto agli enti locali. Ai partecipanti al tavolo di cui al
presente comma non spettano gettoni di presenza o emolumenti a
qualsiasi titolo dovuti, ne' rimborsi spese.
4. Al primo periodo del comma 866 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2017, n. 205, le parole: "Per gli anni dal 2018 al 2020"
sono soppresse.
5. All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, il
comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. I comuni di cui al comma 1 comunicano al Ministero
dell'interno, entro il termine perentorio di quindici giorni
successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto per l'anno 2016, entro il 31 marzo per ciascuno
degli anni dal 2017 al 2018, ed entro il 20 dicembre 2019 per l'anno
2019, la sussistenza della fattispecie di cui comma 1, ivi incluse le
richieste non soddisfatte negli anni precedenti, con modalita'
telematiche individuate dal Ministero dell'interno. Le richieste sono
soddisfatte per l'intero importo. La ripartizione del Fondo avviene
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia
e finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da
adottare entro novanta giorni dal termine di invio delle richieste.
Nel caso in cui l'ammontare delle richieste superi l'ammontare annuo
complessivamente assegnato, le risorse sono attribuite
proporzionalmente".
6. I comuni, le province e le citta' metropolitane possono
ripartire l'eventuale disavanzo, conseguente all'operazione di
stralcio dei crediti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della
riscossione prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre
2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2018, n. 136, in un numero massimo di cinque annualita' in quote
costanti. L'importo del disavanzo ripianabile in cinque anni non puo'
essere superiore alla sommatoria dei residui attivi cancellati per
effetto dell'operazione di stralcio al netto dell'accantonamento al
fondo crediti di dubbia esigibilita' nel risultato di
amministrazione.
7. Al comma 855 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, le parole: "entro il termine del 15 dicembre 2019" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il termine del 30 dicembre 2019".
8. Dopo il comma 895 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2018, n. 145, sono inseriti i seguenti:
"895-bis. A titolo di ristoro del gettito non piu' acquisibile
dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' attribuito
ai comuni interessati un contributo complessivo di 110 milioni di
euro per l'anno 2019, da ripartire con decreto del Ministero
dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2019, in proporzione
al peso del contributo di ciascun ente di cui alla tabella B allegata
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 123
del 29 maggio 2017.
895-ter. All'onere di cui al comma 895-bis, pari a 110 milioni di
euro per l'anno 2019, si provvede:
a) quanto a 90 milioni di euro, mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255;
b) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307;
c) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente
riduzione del fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi
ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze".
9. Nelle more dell'intesa di cui al punto 5 dell'accordo
sottoscritto il 30 gennaio 2018 tra il Presidente del Consiglio dei
ministri, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente
della regione Friuli Venezia Giulia, il fondo di cui all'articolo 1,
comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' integrato di 71,8
milioni di euro per l'anno 2019 e di 86,1 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori
entrate derivanti dai commi da 11 a 15.
10. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 126, le parole: "31 gennaio 2019" sono sostituite
dalle seguenti: "15 marzo 2019", le parole: "20 febbraio 2019" sono
sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2019" e le parole: "10 marzo
2019" sono sostituite dalle seguenti: "15 aprile 2019";
b) ai commi 824 e 842, le parole: "dai commi 98 e 126" sono
sostituite dalle seguenti: "dal comma 98";
c) al comma 875, le parole: "31 gennaio 2019" sono sostituite
dalle seguenti: "15 marzo 2019".
11. Se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di
un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una
piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di
telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, importati
da territori terzi o Paesi terzi, di valore intrinseco non superiore
a euro 150, si considera che lo stesso soggetto passivo abbia
ricevuto e ceduto detti beni.
12. Se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di
un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una
piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le cessioni di telefoni
cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, effettuate
nell'Unione europea da un soggetto passivo non stabilito nell'Unione
europea a una persona che non e' un soggetto passivo, si considera
che lo stesso soggetto passivo che facilita la cessione abbia
ricevuto e ceduto detti beni.
13. Ai fini dell'applicazione dei commi 11 e 12, si presume che
la persona che vende i beni tramite l'interfaccia elettronica sia un
soggetto passivo e la persona che acquista tali beni non sia un
soggetto passivo.
14. Il soggetto passivo che facilita le vendite a distanza ai
sensi dei commi 11 e 12 e' tenuto a conservare la documentazione
relativa a tali vendite. Tale documentazione deve essere dettagliata
in modo sufficiente da consentire alle amministrazioni fiscali degli
Stati membri dell'Unione europea in cui tali cessioni sono imponibili
di verificare che l'IVA sia stata contabilizzata in modo corretto,
deve, su richiesta, essere messa a disposizione per via elettronica
degli Stati membri interessati e deve essere conservata per un
periodo di dieci anni a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui
l'operazione e' stata effettuata.
15. Il soggetto passivo che facilita le vendite a distanza ai
sensi dei commi 11 e 12 e' tenuto a designare un intermediario che
agisce in suo nome e per suo conto, se stabilito in un Paese con il
quale l'Italia non ha concluso un accordo di assistenza reciproca.
16. Il comma 895 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, e' abrogato.
17. Al fine di potenziare ulteriormente gli interventi in materia
di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui
all'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto-legge 20 febbraio
2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile
2017, n. 48, con riferimento all'installazione, da parte dei comuni,
di sistemi di videosorveglianza, l'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 5, comma 2-ter, del citato decreto-legge n. 14 del 2017
e' incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2019.
18. All'onere di cui al comma 17 si provvede mediante utilizzo
delle risorse iscritte, per l'anno 2019, nel fondo per il federalismo
amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n.
59, dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
19. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo
di ciascun anno di riferimento, sono definite le modalita' di
presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonche'
i criteri di ripartizione delle ulteriori risorse di cui al comma 1
dell'articolo 35-quinquies del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132,
relativamente agli anni 2020, 2021 e 2022.
Art. 11-ter (Piano per la transizione energetica sostenibile
delle aree idonee). - 1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e' approvato
il Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee
(PiTESAI), al fine di individuare un quadro definito di riferimento
delle aree ove e' consentito lo svolgimento delle attivita' di
prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio
nazionale, volto a valorizzare la sostenibilita' ambientale, sociale
ed economica delle stesse.
2. Il PiTESAI deve tener conto di tutte le caratteristiche del
territorio, sociali, industriali, urbanistiche e morfologiche, con
particolare riferimento all'assetto idrogeologico ed alle vigenti
pianificazioni e, per quanto riguarda le aree marine, deve
principalmente considerare i possibili effetti sull'ecosistema,
nonche' tenere conto dell'analisi delle rotte marittime, della
pescosita' delle aree e della possibile interferenza sulle coste. Nel
PiTESAI devono altresi' essere indicati tempi e modi di dismissione e
rimessa in pristino dei luoghi da parte delle relative installazioni
che abbiano cessato la loro attivita'.
3. Il PiTESAI e' adottato previa valutazione ambientale
strategica e, limitatamente alle aree su terraferma, d'intesa con la
Conferenza unificata. Qualora per le aree su terraferma l'intesa non
sia raggiunta entro sessanta giorni dalla prima seduta, la Conferenza
unificata e' convocata in seconda seduta su richiesta del Ministro
dello sviluppo economico entro trenta giorni, ai sensi dell'articolo
8, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In caso
di mancato raggiungimento dell'intesa entro il termine di centoventi
giorni dalla seconda seduta, ovvero in caso di espresso e motivato
dissenso della Conferenza unificata, il PiTESAI e' adottato con
riferimento alle sole aree marine.
4. Nelle more dell'adozione del PiTESAI, ai fini della
salvaguardia e del miglioramento della sostenibilita' ambientale e
sociale, i procedimenti amministrativi, ivi inclusi quelli di
valutazione di impatto ambientale, relativi al conferimento di nuovi
permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi
sono sospesi, fatti salvi i seguenti procedimenti in corso o avviati
successivamente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, relativi a istanze di:
a) proroga di vigenza delle concessioni di coltivazione di
idrocarburi in essere;
b) rinuncia a titoli minerari vigenti o alle relative proroghe;
c) sospensione temporale della produzione per le concessioni in
essere;
d) riduzione dell'area, variazione dei programmi lavori e delle
quote di titolarita'.
5. La sospensione di cui al comma 4 non si applica ai
procedimenti relativi al conferimento di concessioni di coltivazione
di idrocarburi liquidi e gassosi pendenti alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto. Nelle more
dell'adozione del PiTESAI, non e' consentita la presentazione di
nuove istanze di conferimento di concessioni di coltivazione, fatto
salvo quanto previsto dal comma 4, lettera a).
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e fino all'adozione del PiTESAI, i
permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi
in essere, sia per aree in terraferma che in mare, sono sospesi, con
conseguente interruzione di tutte le attivita' di prospezione e
ricerca in corso di esecuzione, fermo restando l'obbligo di messa in
sicurezza dei siti interessati dalle stesse attivita'.
7. La sospensione di cui al comma 6 sospende anche il decorso
temporale dei permessi di prospezione e di ricerca, ai fini del
computo della loro durata; correlativamente, per lo stesso periodo di
sospensione, non e' dovuto il pagamento del relativo canone. Ai
relativi oneri, valutati in 134.000 euro in ragione d'anno, si
provvede, ai sensi del comma 12, mediante utilizzo delle maggiori
entrate di cui al comma 9 che restano acquisite all'erario.
8. Alla data di adozione del PiTESAI, nelle aree in cui le
attivita' di prospezione e di ricerca e di coltivazione risultino
compatibili con le previsioni del Piano stesso, i titoli minerari
sospesi ai sensi del comma 6 riprendono efficacia. Nelle aree non
compatibili, il Ministero dello sviluppo economico rigetta le istanze
relative ai procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 e revoca, anche
limitatamente ad aree parziali, i permessi di prospezione e di
ricerca in essere. In caso di revoca, il titolare del permesso di
prospezione o di ricerca e' comunque obbligato al completo ripristino
dei siti interessati. Nelle aree non compatibili, il Ministero dello
sviluppo economico rigetta anche le istanze relative ai procedimenti
di rilascio delle concessioni per la coltivazione di idrocarburi il
cui provvedimento di conferimento non sia stato rilasciato entro la
data di adozione del PiTESAI. In caso di mancata adozione del PiTESAI
entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, i procedimenti sospesi ai sensi
del comma 4 proseguono nell'istruttoria ed i permessi di prospezione
e di ricerca sospesi ai sensi del comma 6 riprendono efficacia. Alla
data di adozione del PiTESAI, nelle aree in cui le attivita' di
coltivazione risultino incompatibili con le previsioni del Piano
stesso, le concessioni di coltivazione, anche in regime di proroga,
vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, mantengono la loro efficacia sino alla scadenza e
non sono ammesse nuove istanze di proroga.
9. A decorrere dal 1° giugno 2019, i canoni annui di cui
all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996,
n. 625, per le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella
terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale
italiana sono rideterminati come segue:
a) concessione di coltivazione: 1.481,25 euro per chilometro
quadrato;
b) concessione di coltivazione in proroga: 2.221,75 euro per
chilometro quadrato;
c) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa
concessione di coltivazione: 14,81 euro per chilometro quadrato;
d) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione
di coltivazione: 59,25 euro per chilometro quadrato.
10. Al venir meno della sospensione di cui al comma 6, i canoni
annui di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25
novembre 1996, n. 625, per i permessi di prospezione e ricerca sono
rideterminati come segue:
a) permesso di prospezione: 92,50 euro per chilometro quadrato;
b) permesso di ricerca: 185,25 euro per chilometro quadrato;
c) permesso di ricerca in prima proroga: 370,25 euro per
chilometro quadrato;
d) permesso di ricerca in seconda proroga: 740,50 euro per
chilometro quadrato.
11. E' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno
degli anni 2019 e 2020, da iscrivere su apposito capitolo dello stato
di previsione del Ministero dello sviluppo economico per far fronte
agli oneri connessi alla predisposizione del PiTESAI.
12. Per far fronte agli altri oneri derivanti dal presente
articolo, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico un fondo con dotazione di 15 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2020. Le maggiorazioni dei canoni di superficie
derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 sono versate ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
al fondo di cui al periodo precedente, per gli importi eccedenti
1,134 milioni di euro per l'anno 2019, 16,134 milioni di euro per
l'anno 2020 e 15,134 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalita' di
versamento delle maggiorazioni dei canoni. Nel caso in cui le risorse
disponibili sul fondo per un esercizio finanziario non risultino
sufficienti per far fronte agli oneri di cui al presente articolo,
con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono corrispondentemente
rimodulati i canoni annui di cui all'articolo 18, comma 1, del
decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, al fine di assicurare
un maggior gettito corrispondente ai maggiori oneri.
13. Alle attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di
idrocarburi svolte nell'ambito di titoli minerari rilasciati a
seguito di istanze presentate dopo la data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto non si applica l'articolo
38, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Resta fermo
il carattere di pubblica utilita' delle attivita' di stoccaggio di
gas naturale in sotterraneo.
Art. 11-quater (Disposizioni in materia di concessioni di grandi
derivazioni idroelettriche). - 1. Al fine di definire una disciplina
efficiente e coerente con le disposizioni dell'ordinamento
dell'Unione europea in tema di assegnazione delle concessioni di
grandi derivazioni idroelettriche, di cui all'articolo 6, comma 2,
del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775:
a) all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79, i commi 1 e 1-bis sono sostituiti dai seguenti:
"1. Alla scadenza delle concessioni di grandi derivazioni
idroelettriche e nei casi di decadenza o rinuncia, le opere di cui
all'articolo 25, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto
11 dicembre 1933, n. 1775, passano, senza compenso, in proprieta'
delle regioni, in stato di regolare funzionamento. In caso di
esecuzione da parte del concessionario, a proprie spese e nel periodo
di validita' della concessione, di investimenti sui beni di cui al
primo periodo, purche' previsti dall'atto di concessione o comunque
autorizzati dal concedente, alla riassegnazione della concessione
secondo le procedure di cui ai commi seguenti, e' riconosciuto al
concessionario uscente, per la parte di bene non ammortizzato, un
indennizzo pari al valore non ammortizzato, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 26 del testo unico di cui al regio decreto n.
1775 del 1933. Per i beni diversi da quelli previsti dai periodi
precedenti si applica la disciplina stabilita dall'articolo 25, commi
secondo e seguenti, del testo unico di cui al regio decreto n. 1775
del 1933, con corresponsione del prezzo da quantificare al netto dei
beni ammortizzati, sulla base del comma 1-ter del presente articolo,
intendendosi sostituiti gli organi statali ivi indicati con i
corrispondenti organi della regione.
1-bis. Le regioni, ove non ritengano sussistere un prevalente
interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con
il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, possono assegnare le
concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, previa verifica dei
requisiti di capacita' tecnica, finanziaria e organizzativa di cui al
comma 1-ter, lettera d): a) ad operatori economici individuati
attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
b) a societa' a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio
privato e' scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad
evidenza pubblica; c) mediante forme di partenariato ai sensi degli
articoli 179 e seguenti del codice di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50. L'affidamento a societa' partecipate deve
comunque avvenire nel rispetto delle disposizioni del testo unico di
cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
1-ter. Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli
accordi internazionali, nonche' dei principi fondamentali
dell'ordinamento statale e delle disposizioni di cui al presente
articolo, le regioni disciplinano con legge, entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione e comunque non oltre
il 31 marzo 2020, le modalita' e le procedure di assegnazione delle
concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico,
stabilendo in particolare:
a) le modalita' per lo svolgimento delle procedure di
assegnazione di cui al comma 1-bis;
b) i termini di avvio delle procedure di cui al comma 1-bis;
c) i criteri di ammissione e di assegnazione;
d) la previsione che l'eventuale indennizzo e' posto a carico
del concessionario subentrante;
e) i requisiti di capacita' finanziaria, organizzativa e
tecnica adeguata all'oggetto della concessione richiesti ai
partecipanti e i criteri di valutazione delle proposte progettuali,
prevedendo quali requisiti minimi:
1) ai fini della dimostrazione di adeguata capacita'
organizzativa e tecnica, l'attestazione di avvenuta gestione, per un
periodo di almeno cinque anni, di impianti idroelettrici aventi una
potenza nominale media pari ad almeno 3 MW;
2) ai fini della dimostrazione di adeguata capacita'
finanziaria, la referenza di due istituti di credito o societa' di
servizi iscritti nell'elenco generale degli intermediari finanziari
che attestino che il partecipante ha la possibilita' di accedere al
credito per un importo almeno pari a quello del progetto proposto
nella procedura di assegnazione, ivi comprese le somme da
corrispondere per i beni di cui alla lettera n);
f) i termini di durata delle nuove concessioni, comprese tra
venti anni e quaranta anni; il termine massimo puo' essere
incrementato fino ad un massimo di dieci anni, in relazione alla
complessita' della proposta progettuale presentata e all'importo
dell'investimento;
g) gli obblighi o le limitazioni gestionali, subordinatamente
ai quali sono ammissibili i progetti di sfruttamento e utilizzo delle
opere e delle acque, compresa la possibilita' di utilizzare l'acqua
invasata per scopi idroelettrici per fronteggiare situazioni di crisi
idrica o per la laminazione delle piene;
h) i miglioramenti minimi in termini energetici, di potenza di
generazione e di producibilita' da raggiungere nel complesso delle
opere di derivazione, adduzione, regolazione e condotta dell'acqua e
degli impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica
con riferimento agli obiettivi strategici nazionali in materia di
sicurezza energetica e fonti energetiche rinnovabili, compresa la
possibilita' di dotare le infrastrutture di accumulo idrico per
favorire l'integrazione delle stesse energie rinnovabili nel mercato
dell'energia e nel rispetto di quanto previsto dal codice di
trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete
elettrica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2004, e dai suoi aggiornamenti;
i) i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento
ambientale del bacino idrografico di pertinenza, in coerenza con gli
strumenti di pianificazione a scala di distretto idrografico in
attuazione della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2000, determinando obbligatoriamente una
quota degli introiti derivanti dall'assegnazione, da destinare al
finanziamento delle misure dei piani di gestione distrettuali o dei
piani di tutela finalizzate alla tutela e al ripristino ambientale
dei corpi idrici interessati dalla derivazione;
l) le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche
a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni
interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi
tra i punti di presa e di restituzione delle acque garantendo
l'equilibrio economico finanziario del progetto di concessione;
m) le modalita' di valutazione, da parte dell'amministrazione
competente, dei progetti presentati in esito alle procedure di
assegnazione, che avviene nell'ambito di un procedimento unico ai
fini della selezione delle proposte progettuali presentate, che tiene
luogo della verifica o valutazione di impatto ambientale, della
valutazione di incidenza nei confronti dei siti di importanza
comunitaria interessati e dell'autorizzazione paesaggistica, nonche'
di ogni altro atto di assenso, concessione, permesso, licenza o
autorizzazione, comunque denominato, previsto dalla normativa
statale, regionale o locale; a tal fine, alla valutazione delle
proposte progettuali partecipano, ove necessario, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero
dello sviluppo economico, il Ministero per i beni e le attivita'
culturali e gli enti gestori delle aree naturali protette di cui alla
legge 6 dicembre 1991, n. 394; per gli aspetti connessi alla
sicurezza degli invasi di cui al decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e
all'articolo 6, comma 4-bis, della legge 1° agosto 2002, n. 166, al
procedimento valutativo partecipa il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti;
n) l'utilizzo dei beni di cui all'articolo 25, secondo comma,
del testo unico di cui al regio decreto n. 1775 del 1933, nel
rispetto del codice civile, secondo i seguenti criteri:
1) per i beni mobili di cui si prevede l'utilizzo nel
progetto di concessione, l'assegnatario corrisponde agli aventi
diritto, all'atto del subentro, un prezzo, in termini di valore
residuo, determinato sulla base dei dati reperibili dagli atti
contabili o mediante perizia asseverata; in caso di mancata
previsione di utilizzo nel progetto di concessione, per tali beni si
procede alla rimozione e allo smaltimento secondo le norme vigenti a
cura ed onere del proponente;
2) per i beni immobili dei quali il progetto proposto prevede
l'utilizzo, l'assegnatario corrisponde agli aventi diritto, all'atto
del subentro, un prezzo il cui valore e' determinato sulla base dei
dati reperibili dagli atti contabili o mediante perizia asseverata
sulla base di attivita' negoziale tra le parti;
3) i beni immobili dei quali il progetto proposto non prevede
l'utilizzo restano di proprieta' degli aventi diritto;
o) la previsione, nel rispetto dei principi dell'Unione
europea, di specifiche clausole sociali volte a promuovere la
stabilita' occupazionale del personale impiegato;
p) le specifiche modalita' procedimentali da seguire in caso di
grandi derivazioni idroelettriche che interessano il territorio di
due o piu' regioni, in termini di gestione delle derivazioni, vincoli
amministrativi e ripartizione dei canoni, da definire d'intesa tra le
regioni interessate; le funzioni amministrative per l'assegnazione
della concessione sono di competenza della regione sul cui territorio
insiste la maggior portata di derivazione d'acqua in concessione.
1-quater. Le procedure di assegnazione delle concessioni di
grandi derivazioni idroelettriche sono avviate entro due anni dalla
data di entrata in vigore della legge regionale di cui al comma
1-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa
intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31 dicembre
2021, sono individuate le modalita' e le procedure di assegnazione
applicabili nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di avvio, da
parte della regione interessata, delle procedure di cui al primo
periodo; il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in
applicazione dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131,
procede in via sostitutiva, sulla base della predetta disciplina,
all'assegnazione delle concessioni, prevedendo che il 10 per cento
dell'importo dei canoni concessori, in deroga all'articolo 89, comma
1, lettera i), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, resti
acquisita al patrimonio statale. Restano in ogni caso ferme le
competenze statali di cui al decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e
di cui alla legge 1° agosto 2002, n. 166.
1-quinquies. I concessionari di grandi derivazioni idroelettriche
corrispondono semestralmente alle regioni un canone, determinato con
legge regionale, sentita l'Autorita' di regolazione per energia, reti
e ambiente (ARERA), articolato in una componente fissa, legata alla
potenza nominale media di concessione, e in una componente variabile,
calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del
rapporto tra la produzione dell'impianto, al netto dell'energia
fornita alla regione ai sensi del presente comma, ed il prezzo zonale
dell'energia elettrica. Il compenso unitario di cui al precedente
periodo varia proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5
per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la
produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica.
Il canone cosi' determinato e' destinato per almeno il 60 per cento
alle province e alle citta' metropolitane il cui territorio e'
interessato dalle derivazioni. Nelle concessioni di grandi
derivazioni a scopo idroelettrico, le regioni possono disporre con
legge l'obbligo per i concessionari di fornire annualmente e
gratuitamente alle stesse regioni 220 kWh per ogni kW di potenza
nominale media di concessione, per almeno il 50 per cento destinata a
servizi pubblici e categorie di utenti dei territori provinciali
interessati dalle derivazioni.
1-sexies. Per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche
che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2023,
ivi incluse quelle gia' scadute, le regioni che non abbiano gia'
provveduto disciplinano con legge, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione e comunque non oltre il
31 marzo 2020, le modalita', le condizioni, la quantificazione dei
corrispettivi aggiuntivi e gli eventuali altri oneri conseguenti, a
carico del concessionario uscente, per la prosecuzione, per conto
delle regioni stesse, dell'esercizio delle derivazioni, delle opere e
degli impianti oltre la scadenza della concessione e per il tempo
necessario al completamento delle procedure di assegnazione e
comunque non oltre il 31 dicembre 2023.
1-septies. Fino all'assegnazione della concessione, il
concessionario scaduto e' tenuto a fornire, su richiesta della
regione, energia nella misura e con le modalita' previste dal comma
1-quinquies e a riversare alla regione un canone aggiuntivo, rispetto
al canone demaniale, da corrispondere per l'esercizio degli impianti
nelle more dell'assegnazione; tale canone aggiuntivo e' destinato per
un importo non inferiore al 60 per cento alle province e alle citta'
metropolitane il cui territorio e' interessato dalle derivazioni. Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'ARERA e
previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
determinati il valore minimo della componente fissa del canone di cui
al comma 1-quinquies e il valore minimo del canone aggiuntivo di cui
al precedente periodo; in caso di mancata adozione del decreto entro
il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, fermi restando i criteri di ripartizione
di cui al presente comma e al comma 1-quinquies, le regioni possono
determinare l'importo dei canoni di cui al periodo precedente in
misura non inferiore a 30 euro per la componente fissa del canone e a
20 euro per il canone aggiuntivo per ogni kW di potenza nominale
media di concessione per ogni annualita'.
1-octies. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi
dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione";
b) i commi 2, 4, 8-bis e 11 dell'articolo 12 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono abrogati;
c) i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 37 del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, sono abrogati.
Art. 11-quinquies (Interpretazione autentica dell'articolo 3,
comma 3, secondo periodo, della legge 12 luglio 2017, n. 113, e
proroga del termine di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 31
dicembre 2012, n. 247). - 1. L'articolo 3, comma 3, secondo periodo,
della legge 12 luglio 2017, n. 113, si interpreta nel senso che, ai
fini del rispetto del divieto di cui al predetto periodo, si tiene
conto dei mandati espletati, anche solo in parte, prima della sua
entrata in vigore, compresi quelli iniziati anteriormente all'entrata
in vigore della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 3, commi 3, terzo periodo, e 4, della legge 12
luglio 2017, n. 113.
2. Per il rinnovo dei consigli degli ordini circondariali degli
avvocati scaduti il 31 dicembre 2018, l'assemblea di cui all'articolo
27, comma 4, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 247,
si svolge entro il mese di luglio 2019.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 11-sexies (Disposizioni urgenti in materia di enti del Terzo
settore). - 1. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 112, dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile" sono aggiunte le seguenti: ", ad eccezione delle
associazioni o fondazioni di diritto privato ex Ipab derivanti dai
processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza
o beneficenza, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45
del 23 febbraio 1990, e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n.
207, in quanto la nomina da parte della pubblica amministrazione
degli amministratori di tali enti si configura come mera
designazione, intesa come espressione della rappresentanza della
cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con
rappresentanza, sicche' e' sempre esclusa qualsiasi norma di
controllo da parte di quest'ultima".
2. All'articolo 4, comma 2, del codice di cui al decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Sono altresi' escluse dall'ambito di applicazione del
presente comma le associazioni o fondazioni di diritto privato ex
Ipab derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni
pubbliche di assistenza o beneficenza, ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1990, e del decreto
legislativo 4 maggio 2001, n. 207, in quanto la nomina da parte della
pubblica amministrazione degli amministratori di tali enti si
configura come mera designazione, intesa come espressione della
rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato
fiduciario con rappresentanza, sicche' e' sempre esclusa qualsiasi
forma di controllo da parte di quest'ultima".
Art. 11-septies (Modifica all'articolo 3 della legge 3 marzo
2009, n. 18, nonche' disposizioni in favore degli orfani di
Rigopiano) - 1. All'articolo 3, comma 3, ultimo periodo, della legge
3 marzo 2009, n. 18, le parole: "non superiore" sono sostituite dalla
seguente: "pari".
2. Con riferimento al disastro di Rigopiano del 18 gennaio 2017,
sono considerati orfani tutti coloro i cui genitori, o anche un solo
genitore, ovvero la persona che li aveva a proprio totale o
principale carico, siano deceduti, dispersi o divenuti
permanentemente inabili a qualsiasi proficuo lavoro a causa del
predetto evento. Ai predetti orfani sono riconosciute le seguenti
forme di protezione, assistenza e agevolazione:
a) attribuzione agli orfani di un genitore o di entrambi della
quota di riserva di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo
1999, n. 68;
b) riconoscimento della condizione di orfano, ai sensi del
presente comma, quale titolo di preferenza nella valutazione dei
requisiti prescritti per le assunzioni nelle amministrazioni dello
Stato e negli enti pubblici non attuate tramite concorso. Ai medesimi
orfani si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2,
della legge 23 novembre 1998, n. 407, relativamente all'iscrizione
negli elenchi al collocamento obbligatorio».